(Allegato C)
                             ALLEGATO C 
 
 
 CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI 
 
  1. Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, l'organismo, istituto o centro quale  definito  all'articolo
2, comma 1, lettera c) deve: 
    a)  essere  delimitato   con   esattezza   ed   essere   separato
dall'ambiente circostante; 
    b) essere situato a ragionevole distanza da imprese  agricole  il
cui  status  sanitario  possa  essere   minacciato   dalla   presenza
dell'organismo, istituto o centro riconosciuto; 
    c) essere posto sotto la responsabilita' di  un  veterinario  che
assume  la  sorveglinaza  degli  animali  che  debbono  poter  essere
catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento; 
    d) disporre di un adeguato locale per la qurantena; 
    e) disporre di uno o piu' locali  appropriati  per  praticare  la
necroscopia; 
    f) essere indenne dalle malattie di cui  all'allegato  A  e,  per
quanto concerne le malattie oggetto,  nel  paese  interessato  di  un
programma  conformemente  all'articolo  14,  essere   indenne   dalle
malattie di cui all'allegato B; 
    g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue: 
      - il numero di animali di ogni  specie  presenti  nell'azienda,
con menzione della loro eta'; 
      - il numero di animali  giunti  nell'azienda  o  che  l'abbiano
lasciata, nonche' i dati relativi al trasporto e allo stato di salute
degli animali; 
      - le constatazioni effettuate durante la quarantena; 
      - il risultato degli esami periodici degli escrementi; 
      - il risultato degli  esami  sanguigni  o  di  qualsiasi  altro
procedimento diagnostico; 
      - i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata; 
      - il risultato delle dissezioni di tutti gli  animali  deceduti
nell'azienda, compresi gli animali nati morti; 
    h) disporre di strumenti che  permettano  di  rimuovere  in  modo
adeguato gli animali morti per malattia; 
    i) essere controllato da un  veterinario  ufficiale,  che  dovra'
effettuare almeno due controlli sanitari all'anno. 
    Il controllo sanitario deve comportare come minimo: 
    - un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda; 
    - un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili 
    alle malattie di cui agli allegati A e B o la ricerca di dette 
    malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati 
    da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono 
    gli agenti delle malattie indicate per ciascuna  specie  elencata
nell'allegato A. 
    Il prelievo dei campioni puo' essere ripartito su tutto l'anno. 
    - Il  risultato  dell'analisi,  effettuata  in  laboratorio,  dei
campioni  prelevati  all'atto  dei  controlli  sanitari  deve  essere
negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione; 
    - l'esame  dei  registri  che  debbono  obbligatoriamente  essere
tenuti. 
    j) qualora detenga animali destinati a  laboratori  sperimentali,
essere  conformi  a  quanto  disposto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. 
  2. Il riconoscimento e' confermato se sono soddisfatti  i  seguenti
requisiti: 
    a) gli animali introdotti nell'azienda  devono  provenire  da  un
altro centro, istituto o organismo riconosciuto; 
    b) gli animali di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 aprile 1976, n. 397; 
    c)  deve  essere  effettuato  due  volte  all'anno  un  controllo
sanitario  dell'organismo,  istituito  o  centro   riconosciuto,   in
conformita' del punto 1, lettera h) del presente allegato; 
    d) il risultato  dell'analisi,  effettuata  in  laboratorio,  dei
campioni prelevati deve  essere  negativo  per  quanto  riguarda  gli
agenti delle malattie di cui agli allegati A e B 2); 
    e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza  di  qualunque  altro
sintomo che faccia supporre che gli animali  hanno  contratto  una  o
piu' delle malattie di cui agli  allegati  A  e  B  2);  deve  essere
denunciato senza indugio all'autorita' competente; 
  3. Il riconoscimento  e'  sospeso,  ripristinato  o  ritirato  alle
seguenti condizioni: 
    a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2,  lettera  d),
del    presente    allegato,    l'autorita'    competente    sospende
temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto  od  organismo
riconosciuto; 
    b) un campione prelevato  sull'animale  sospetto  e'  inviato  al
laboratorio riconosciuto che esamina  se  sono  presenti  gli  agenti
patogeni in questione. Il risultato  dell'analisi  e'  immediatamente
comunicato all'autorita' competente; 
    c) quando l'autorita' competente  viene  informata  dei  sospetti
relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e
B 2) essa agisce,  per  quanto  riguarda  l'analisi  di  laboratorio,
l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione
del riconoscimento, come  se  la  malattia  si  fosse  effettivamente
manifestata conformemente alle direttive che disciplinano  in  questo
settore la lotta contro  le  malattie,  nonche'  il  commercio  degli
animali; 
    d) quando  il  risultato  dell'analisi  e'  negativo  per  quanto
attiene agli agenti patogeni  in  questione,  l'autorita'  competente
ripristina il riconoscimento; 
    e)   all'organismo,   istituto   o   centro   e'   rinnovato   il
riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione  dei  focolai
d'infezione, sono nuovamente soddisfatte  le  condizioni  di  cui  al
punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella  indicata  alla
lettera f); 
    f) l'autorita' competente informa la Commissione in  merito  alla
sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento. 
 
          Note all'allegato C: 
              - Per concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116,  vedi
          in nota all'art. 5: L'art. 5  del  suddetto  decreto  cosi'
          recita: 
              "Art. 5. - 1.  Chiunque  alleva,  fornisce  o  utilizza
          animali da esperimento deve provvedere, conformemente  alle
          linee di indirizzo dell'allegato 2, a che: 
              a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente
          una  certa   liberta'   di   movimento   e   fruiscano   di
          alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e  al
          loro benessere; 
              b) sia ridotta al  minimo  qualsiasi  limitazione  alla
          possibilita'  di  soddisfare  ai  bisogni   fisiologici   e
          comportamentali dell'animale; 
              c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare
          le condizioni fisiche in cui  gli  animali  sono  allevati,
          tenuti o utilizzati; 
              d) un medico veterinario controlli il  benessere  e  le
          condizioni di salute degli animali allo  scopo  di  evitare
          danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; 
              e)  siano  adottate  le  misure  dirette  a  correggere
          tempestivamente   difetti   o   sofferenze    eventualmente
          constatati". 
              - Per quanto concerne il decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.