Art. 2.
              Soggetti destinatari delle anticipazioni
  1. Le anticipazioni a valere sul  Fondo  sono  concesse  a  banche,
S.F.I.S.  e  finanziarie,  che  hanno un capitale sociale interamente
versato non inferiore a venti volte il capitale minimo previsto dalla
legge per la costituzione delle societa'  per  azioni,  nel  caso  di
partecipazioni  nelle  piccole imprese ovvero cento volte il predetto
capitale nel caso di partecipazioni nelle medie imprese.
  2. Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dal  presente
regolamento  le finanziarie devono essere in possesso, all'atto della
presentazione della  domanda,  dei  seguenti  requisiti,  che  devono
permanere   per   tutto  il  periodo  di  durata  dell'operazione  di
anticipazione:
    a) possedere una capacita' operativa adeguata  agli  investimenti
proposti, desumibile dallo svolgimento di attivita' nel settore delle
assunzioni di partecipazioni finanziarie per un periodo di almeno tre
anni;
    b)  aver acquisito almeno dieci partecipazioni in piccole o medie
imprese  ed  aver  effettuato  almeno  tre   smobilizzi   nell'ultimo
triennio;
    c)  avere  conseguito  nell'ultimo  triennio un utile operativo a
seguito degli investimenti effettuati.
  3. A decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore  del
presente  regolamento, anche le banche e le S.F.I.S. devono risultare
in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
  4.  Gli  intermediari  devono  essere  dotati   di   un'appropriata
struttura  interna  da  adibire  in  via  ordinaria  all'attivita' di
assunzione di partecipazioni e  comprendente  un  congruo  numero  di
analisti esperti nelle operazioni di capitale di rischio.