Art. 5.
                   Concessione delle anticipazioni
  1. La gestione del Fondo e' affidata al Mediocredito centrale sulla
base di apposita convenzione stipulata con il Ministero  del  tesoro,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
  2. Gli intermediari fanno pervenire le domande di concessione delle
anticipazioni  al  Mediocredito centrale entro il 31 gennaio ed il 31
luglio di ogni anno.
  3.  Alla  domanda  va  allegata  la  seguente  documentazione,   da
aggiornarsi in caso di successive variazioni:
    a)  copia  autenticata  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto
vigente;
    b) attestazione  comprovante  l'iscrizione  delle  finanziarie  e
delle  S.F.I.S.  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    c)  atto   notorio   o   dichiarazione   sostitutiva   resa   dal
rappresentante  legale  secondo le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni,  circa  la  sussistenza  dei
requisiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla legge e dal presente
regolamento;
    d) copia dell'ultimo bilancio approvato;
    e) dichiarazione attestante il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo   2,  rilasciata  da  una  primaria  societa'  esercente
l'attivita' di valutazione del merito di credito (rating);
    f) l'indicazione del proprio numero di  conto  corrente  bancario
per l'accreditamento delle anticipazioni.
  4.  Le  domande  sono  corredate  da  una  relazione  in  cui  sono
specificate l'entita' della partecipazione finanziaria  da  assumere,
la  situazione  economico-finanziaria  e  gestionale  della  societa'
partecipanda,  la  redditivita'  presunta  dell'investimento  e,   in
generale, le prospettive di sviluppo prevedibili nel medio periodo in
virtu'  dell'apporto  delle  nuove  risorse  finanziarie,  nonche' la
valutazione dell'azienda  effettuata  ai  fini  della  determinazione
dell'ammontare dell'investimento.
  5.  Sono  ammissibili  anche le domande relative ad acquisizioni di
partecipazioni  effettuate  nel  semestre  precedente  alla  data  di
presentazione  delle  domande  medesime,  purche'  dopo  l'entrata in
vigore del presente regolamento.
  6. Il Comitato, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di  ogni  anno,
valutata  la  conformita'  delle  domande  ai  principi  e ai criteri
stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e sulla  base  delle
risultanze  dell'istruttoria  effettuata  dal  Mediocredito centrale,
procede,  previa  acquisizione  degli  atti  previsti  dalla  vigente
normativa  "antimafia",  alla  concessione  delle  anticipazioni  per
l'importo richiesto da ciascun intermediario con le domande pervenute
nei termini di cui al precedente comma 2 e  ritenute  ammissibili,  a
valere  sulle  somme  resesi  disponibili  per il relativo semestre e
secondo i criteri di priorita' di cui al successivo comma 7. Le somme
eventualmente non assegnate nel  semestre  e  gli  eventuali  rientri
verificatisi   nello   stesso   semestre   sono  disponibili  per  le
concessioni nel semestre successivo.
  7.  Le  anticipazioni  sono  concesse  dal  Comitato sulla base dei
seguenti criteri di priorita', con riferimento alla sede legale delle
imprese oggetto dell'intervento di partecipazione:
   - territori di cui all'obiettivo 1;
   - territori di cui agli obiettivi 2 e 5 b, cosi' come definiti dal
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;
   - restante parte del territorio nazionale.
  Nel caso in cui i fondi disponibili  non  risultassero  sufficienti
per  accogliere  tutte  le richieste relative a ciascuno dei predetti
ambiti territoriali, il Comitato procede  ad  un'ulteriore  selezione
sulla base dei seguenti criteri di priorita':
   - piccole imprese;
   - medie imprese.
  Nel  caso  in  cui  i  fondi  ancora  disponibili  non risultassero
sufficienti per accogliere tutte le  richieste  relative  a  ciascuna
delle   predette  categorie,  il  Comitato  procede  ad  un'ulteriore
selezione sulla base dei seguenti criteri di priorita':
   - imprese industriali;
   - imprese degli altri settori.
  La definitiva assegnazione dei fondi in applicazione  dei  predetti
criteri   di   priorita'  sara'  effettuata  sulla  base  dell'ordine
cronologico di completamento delle domande pervenute al  Mediocredito
centrale.  Le domande non accolte per carenza di fondi possono essere
ripresentate nel semestre successivo.
  8. L'accreditamento delle anticipazioni concesse e' effettuato  non
prima  di cinque giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la
sottoscrizione dell'atto  di  acquisto  delle  partecipazioni  ovvero
immediatamente  nel  caso  di  partecipazioni gia' acquisite, salvi i
tempi tecnici necessari per le erogazioni.
  9. Una volta erogata l'anticipazione, il Mediocredito  centrale  ne
verifica  l'effettivo impiego in conformita' ai termini esposti dagli
intermediari. A tal fine questi ultimi sono tenuti ad  inviare  entro
trenta giorni dall'erogazione dell'anticipazione:
    a)  copia autenticata della delibera di aumento di capitale della
partecipata   per   un   importo    non    inferiore    alla    somma
dell'anticipazione  e  dell'apporto  di capitale proprio, dalla quale
risulti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1
e 3;
    b) copia  dell'atto  notarile  o  del  fissato  bollato  relativo
all'acquisto   delle   azioni   o   quote   per  l'importo  derivante
dall'aumento di capitale deliberato.
  10.  Gli  intermediari  sono  tenuti  ad  inviare  annualmente   al
Mediocredito    centrale    una    relazione   sull'andamento   delle
partecipazioni per le quali sono state concesse le anticipazioni  del
Fondo.
  11.  Gli  intermediari  possono  richiedere ulteriori anticipazioni
soltanto dando dimostrazione di aver gia' investito quelle  ricevute,
totalmente e in conformita' agli obiettivi del Fondo.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 489/1993 e'
          riportato nelle note all'art. 1.
             - Il testo dell'art.  107  del  D.Lgs.  n.  285/1993  e'
          riportato nelle note all'art. 1.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2081/93,  che  modifica  il
          regolamento n.  2052/88 relativo alle missioni dei fondi  a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento dei loro interventi e di quelli  della  Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari  esistenti,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L93 del 31 luglio 1993
          e  ripubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a  serie  speciale.
          Gli  obiettivi  1,  2  e 5- b indicati nell'art. 1 di detto
          regolamento sono:
              1) promuovere lo sviluppo e  l'adeguamento  strutturale
          delle  regioni  il  cui  sviluppo e' in ritardo, denominato
          "obiettivo n. 1";
              2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le  comunita'
          urbane)   gravemente   colpite   dal  declino  industriale,
          denominato "obiettivo n.  2";
              5-b)  promuovere  lo  sviluppo  rurale,  agevolando  lo
          sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale  delle zone rurali,
          denominato "obiettivo n. 5-b".