Art. 5. Concessione delle anticipazioni 1. La gestione del Fondo e' affidata al Mediocredito centrale sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. 2. Gli intermediari fanno pervenire le domande di concessione delle anticipazioni al Mediocredito centrale entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. 3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione, da aggiornarsi in caso di successive variazioni: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; b) attestazione comprovante l'iscrizione delle finanziarie e delle S.F.I.S. nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento; d) copia dell'ultimo bilancio approvato; e) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, rilasciata da una primaria societa' esercente l'attivita' di valutazione del merito di credito (rating); f) l'indicazione del proprio numero di conto corrente bancario per l'accreditamento delle anticipazioni. 4. Le domande sono corredate da una relazione in cui sono specificate l'entita' della partecipazione finanziaria da assumere, la situazione economico-finanziaria e gestionale della societa' partecipanda, la redditivita' presunta dell'investimento e, in generale, le prospettive di sviluppo prevedibili nel medio periodo in virtu' dell'apporto delle nuove risorse finanziarie, nonche' la valutazione dell'azienda effettuata ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento. 5. Sono ammissibili anche le domande relative ad acquisizioni di partecipazioni effettuate nel semestre precedente alla data di presentazione delle domande medesime, purche' dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 6. Il Comitato, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, valutata la conformita' delle domande ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Mediocredito centrale, procede, previa acquisizione degli atti previsti dalla vigente normativa "antimafia", alla concessione delle anticipazioni per l'importo richiesto da ciascun intermediario con le domande pervenute nei termini di cui al precedente comma 2 e ritenute ammissibili, a valere sulle somme resesi disponibili per il relativo semestre e secondo i criteri di priorita' di cui al successivo comma 7. Le somme eventualmente non assegnate nel semestre e gli eventuali rientri verificatisi nello stesso semestre sono disponibili per le concessioni nel semestre successivo. 7. Le anticipazioni sono concesse dal Comitato sulla base dei seguenti criteri di priorita', con riferimento alla sede legale delle imprese oggetto dell'intervento di partecipazione: - territori di cui all'obiettivo 1; - territori di cui agli obiettivi 2 e 5 b, cosi' come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; - restante parte del territorio nazionale. Nel caso in cui i fondi disponibili non risultassero sufficienti per accogliere tutte le richieste relative a ciascuno dei predetti ambiti territoriali, il Comitato procede ad un'ulteriore selezione sulla base dei seguenti criteri di priorita': - piccole imprese; - medie imprese. Nel caso in cui i fondi ancora disponibili non risultassero sufficienti per accogliere tutte le richieste relative a ciascuna delle predette categorie, il Comitato procede ad un'ulteriore selezione sulla base dei seguenti criteri di priorita': - imprese industriali; - imprese degli altri settori. La definitiva assegnazione dei fondi in applicazione dei predetti criteri di priorita' sara' effettuata sulla base dell'ordine cronologico di completamento delle domande pervenute al Mediocredito centrale. Le domande non accolte per carenza di fondi possono essere ripresentate nel semestre successivo. 8. L'accreditamento delle anticipazioni concesse e' effettuato non prima di cinque giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la sottoscrizione dell'atto di acquisto delle partecipazioni ovvero immediatamente nel caso di partecipazioni gia' acquisite, salvi i tempi tecnici necessari per le erogazioni. 9. Una volta erogata l'anticipazione, il Mediocredito centrale ne verifica l'effettivo impiego in conformita' ai termini esposti dagli intermediari. A tal fine questi ultimi sono tenuti ad inviare entro trenta giorni dall'erogazione dell'anticipazione: a) copia autenticata della delibera di aumento di capitale della partecipata per un importo non inferiore alla somma dell'anticipazione e dell'apporto di capitale proprio, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3; b) copia dell'atto notarile o del fissato bollato relativo all'acquisto delle azioni o quote per l'importo derivante dall'aumento di capitale deliberato. 10. Gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente al Mediocredito centrale una relazione sull'andamento delle partecipazioni per le quali sono state concesse le anticipazioni del Fondo. 11. Gli intermediari possono richiedere ulteriori anticipazioni soltanto dando dimostrazione di aver gia' investito quelle ricevute, totalmente e in conformita' agli obiettivi del Fondo.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 489/1993 e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. n. 285/1993 e' riportato nelle note all'art. 1. - Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L93 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5- b indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, denominato "obiettivo n. 1"; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato "obiettivo n. 2"; 5-b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato "obiettivo n. 5-b".