Art. 6. Durata delle partecipazioni e modalita' di restituzione delle anticipazioni 1. La partecipazione ha una durata ordinaria non superiore a sette anni e non inferiore a tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. 2. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima del compimento del terzo anno l'intermediario e tenuto a restituire l'anticipazione, oltre agli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi dei B.O.T. a 12 mesi emessi nel periodo, maggiorato di 5 punti percentuali. 3. Nel caso in cui la dismissione avvenga entro il periodo di cui al comma 1, gli intermediari sono comunque tenuti alla immediata restituzione al Fondo dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di inflazione effettivo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per ciascun anno della durata dell'intervento e per il periodo parziale dell'ultimo anno. Qualora dall'atto notarile o dal fissato bollato relativo alla cessione delle azioni o quote risultino plusvalenze rispetto al prezzo di acquisto, gli intermediari ne versano al Fondo una quota del 60 per cento della somma spettantegli sulla base della misura percentuale dell'anticipazione concessa. Detta quota e' comprensiva degli interessi di cui al precedente periodo, qualora risulti di ammontare pari o superiore alla sommatoria degli interessi medesimi e non e' dovuta in caso contrario. 4. Nel caso in cui, trascorso il termine massimo di cui al comma 1, la dismissione non fosse stata effettuata, gli intermediari ne danno comunicazione al Mediocredito centrale esponendo le ragioni che non hanno consentito la conclusione dell'operazione e presentando un piano di smobilizzo della partecipazione. In tal caso il Comitato, valutate le circostanze rappresentate dagli intermediari e l'attendibilita' del piano, puo': a) concedere una proroga non superiore a tre anni, ovvero b) chiedere la restituzione immediata dell'anticipazione, maggiorata di una somma calcolata sulla base dei criteri di cui al comma 3, previa valutazione peritale delle partecipazioni effettuata da una societa' di certificazione scelta dal Comitato, con oneri a carico dell'intermediario. 5. Nel caso in cui, trascorso il decimo anno, la cessione della partecipazione non sia ancora avvenuta il Mediocredito centrale procede secondo le modalita' di cui alla lettera b) del precedente comma. 6. Nel caso di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata l'intermediario e' tenuto all'immediata restituzione dell'anticipazione maggiorata di interessi al tasso previsto al precedente comma 3.