Art. 6.
                     Durata delle partecipazioni
           e modalita' di restituzione delle anticipazioni
  1. La partecipazione ha una durata ordinaria non superiore a  sette
anni  e  non  inferiore  a  tre  anni  decorrenti  dalla  data  della
sottoscrizione.
  2. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima del compimento  del
terzo  anno  l'intermediario  e  tenuto a restituire l'anticipazione,
oltre agli interessi calcolati  ad  un  tasso  pari  alla  media  dei
rendimenti  lordi dei B.O.T. a 12 mesi emessi nel periodo, maggiorato
di 5 punti percentuali.
  3. Nel caso in cui la dismissione avvenga entro il periodo  di  cui
al  comma  1,  gli  intermediari  sono comunque tenuti alla immediata
restituzione  al  Fondo  dell'importo  anticipato,  maggiorato  degli
interessi calcolati al tasso di inflazione effettivo sulla base degli
indici  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e
impiegati, per ciascun anno della durata  dell'intervento  e  per  il
periodo  parziale  dell'ultimo anno. Qualora dall'atto notarile o dal
fissato bollato relativo alla cessione delle azioni o quote risultino
plusvalenze rispetto al  prezzo  di  acquisto,  gli  intermediari  ne
versano  al Fondo una quota del 60 per cento della somma spettantegli
sulla base  della  misura  percentuale  dell'anticipazione  concessa.
Detta  quota  e'  comprensiva  degli  interessi  di cui al precedente
periodo,  qualora  risulti  di  ammontare  pari  o   superiore   alla
sommatoria   degli  interessi  medesimi  e  non  e'  dovuta  in  caso
contrario.
  4. Nel caso in cui, trascorso il termine massimo di cui al comma 1,
la dismissione non fosse stata effettuata, gli intermediari ne  danno
comunicazione  al  Mediocredito centrale esponendo le ragioni che non
hanno consentito la  conclusione  dell'operazione  e  presentando  un
piano  di  smobilizzo  della partecipazione. In tal caso il Comitato,
valutate  le   circostanze   rappresentate   dagli   intermediari   e
l'attendibilita'  del  piano,  puo':  a)  concedere  una  proroga non
superiore a tre anni, ovvero b) chiedere  la  restituzione  immediata
dell'anticipazione,  maggiorata di una somma calcolata sulla base dei
criteri  di  cui  al  comma  3,  previa  valutazione  peritale  delle
partecipazioni  effettuata  da  una societa' di certificazione scelta
dal Comitato, con oneri a carico dell'intermediario.
  5. Nel caso in cui, trascorso il decimo  anno,  la  cessione  della
partecipazione  non  sia  ancora  avvenuta  il  Mediocredito centrale
procede secondo le modalita' di cui alla lettera  b)  del  precedente
comma.
  6.  Nel  caso di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa
partecipata  l'intermediario  e'  tenuto  all'immediata  restituzione
dell'anticipazione  maggiorata  di  interessi  al  tasso  previsto al
precedente comma 3.