Art. 7.
                     Ripartizione dei dividendi
  1.   Sull'ammontare   dei   dividendi   percepiti   l'intermediario
corrisponde  al  Mediocredito  centrale  una  quota  commisurata alla
partecipazione acquisita con l'anticipazione, al netto di  una  somma
annua  spettante  all'intermediario  come  commissione  di  gestione,
calcolata applicando ai dividendi di spettanza del Fondo le  seguenti
misure percentuali:
   - 2 per cento annuo per i primi 5 miliardi di anticipazione;
   - 1 per cento annuo tra 5 e 10 miliardi.