Art. 8.
                       Obbligo di riservatezza
  1. E' fatto obbligo al  Mediocredito  centrale  e  al  Comitato  di
mantenere  la  riservatezza  sulla  identita'  degli intermediari che
richiedono l'anticipazione durante la fase  della  istruttoria  delle
domande   e   di   garantirne   l'anonimato  fino  al  momento  della
realizzazione dell'investimento.