Art. 9.
                     Revoca delle anticipazioni
  1.  La   concessione   dell'anticipazione   e'   revocata,   previa
contestazione  all'intermediario  e  assegnazione  al  medesimo di un
termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, nei
seguenti casi:
    a) mancato impiego  delle  anticipazioni  entro  sei  mesi  dalla
concessione;
    b)  sopravvenuta cancellazione delle finanziarie o delle S.F.I.S.
dall'elenco speciale;
    c) successivo accertamento  della  insussistenza,  alla  data  di
presentazione della domanda, dei prescritti requisiti;
    d)  venir  meno, successivamente alla data di presentazione della
domanda dei requisiti prescritti;
    e)    dichiarazioni    mendaci    o    comportamento    scorretto
dell'intermediario  anche  sotto  forma  di  omissioni in relazione a
richieste di informazioni e chiarimenti  da  parte  del  Mediocredito
centrale.
  2.  Nei  casi  di  cui  al  precedente comma, gli intermediari sono
tenuti all'immediato  rimborso  delle  somme  anticipate  oltre  agli
interessi  calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi
dei buoni  ordinari  del  Tesoro  a  12  mesi  dell'ultimo  semestre,
maggiorato  di  7  punti  percentuali,  a  decorrere  dalla  data  di
erogazione dell'anticipazione.