Art. 3.
                       Divieto di esposizione
  1.  I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo
3,  primo  comma,  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, includono
anche  tutti  quelli  che  comportano  il rischio di esposizione agli
agenti  ed  alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato
II.
 
           Nota all'art. 3:
             - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle
          premesse.  L'art. 3, primo comma, cosi' recita: "E' vietato
          adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche'  ai
          lavori  pericolosi,  faticosi  ed  insalubri le lavoratrici
          durante il periodo di gestazione e fino a sette  mesi  dopo
          il  parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di
          esecuzione  della  presente  legge,  i  lavori  pericolosi,
          faticosi  ed  insalubri  restano  determinati dalla tabella
          annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          maggio 1953, n. 568".