Art. 4.
                     Valutazione e informazione
  1.  Fermo  restando  quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma,
della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo
3,  e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di
lavoro,   nell'ambito  ed  agli  effetti  della  valutazione  di  cui
all'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1,
in  particolare  i  rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici,  processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel
rispetto  delle  linee  direttrici  stabilite  con  i  decreti di cui
all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni,  comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti  per  la  sicurezza sui risultati della valutazione di
cui  al  comma  1  e  sulle  conseguenti  misure  di  protezione e di
prevenzione adottate.
 
           Note all'art. 4:
             - Per l'art. 3, primo comma,  della  legge  30  dicembre
          1971, n.  1204, vedi nota all'art. 3.
             -   Il  D.P.R.  25  novembre  1976,  n.  1026,  reca  il
          regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971,  n.
          1204. L'art. 5 cosi' recita:
             "Art.  5.  -  Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
          della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia
          e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su  guida,
          e  al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e
          ogni altra operazione connessa.
             I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,  vietati  ai
          sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
               a)  quelli  previsti  dagli articoli 1 e 2 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 gennaio  1976,  n.  432,
          recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e
          insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967,
          n.  977,  sulla  tutela  del  lavoro  dei fanciulli e degli
          adolescenti;
                b) quelli indicati nella tabella allegata al  decreto
          del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per
          i quali vige l'obbligo delle visite  mediche  preventive  e
          periodiche:  durante la gestazione e per sette mesi dopo il
          parto;
               c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,
          nonche' alle  altre  malattie  professionali  di  cui  agli
          allegati  4  e 5 al decreto del Presidente della Repubblica
          30  giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni:
          durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
               d)   i   lavori   che  comportano  l'esposizione  alle
          radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n. 185:
          durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
               e)  i  lavori  su scale ed impalcature mobili e fisse:
          durante la gestazione e fino  al  termine  del  periodo  di
          interdizione dal lavoro;
               f)   i  lavori  di  manovalanza  pesante:  durante  la
          gestazione e fino al termine del  periodo  di  interdizione
          dal lavoro;
               g)  i  lavori che comportano una stazione in piedi per
          piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una  posizione
          particolarmente  affaticante:  durante la gestazione e fino
          al termine di interdizione dal lavoro;
               h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
          pedale, quando il ritmo  del  movimento  sia  frequente,  o
          esiga  un  notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
          termine del periodo di interdizione dal lavoro;
               i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili  che
          trasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la gestazione e
          fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
               l) i lavori di assistenza e  cura  degli  infermi  nei
          sanatori  e  nei  reparti  per  malattie  infettive  e  per
          malattie nervose e mentali:   durante la gestazione  e  per
          sette mesi dopo il parto;
               m)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e
          l'uso  di  sostanze  tossiche  o  altrimenti  nocive  nella
          concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante
          la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
               n)  i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
          gestazione e fino al termine del  periodo  di  interdizione
          dal lavoro;
               o)  i  lavori  a  bordo  delle  navi, degli aerei, dei
          treni, dei pullman e di ogni altro mezzo  di  comunicazione
          in  moto:  durante  la  gestazione  e  fino  al termine del
          periodo di interdizione dal lavoro.
             Il periodo per il quale e' previsto, ai sensi del  terzo
          comma  dell'art.  3  della  legge, che la lavoratrice possa
          essere spostata ad altre mansioni, puo'  essere  frazionato
          in   periodi  minori  anche  rinnovabili,  su  disposizione
          dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato
          di salute dell'interessata.
             L'ispettorato del lavoro puo'  ritenere  che  sussistano
          condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3,
          terzo  comma,  e  dell'art. 5, lettera b) della legge anche
          quando  vi  siano  periodi  di  contagio   derivanti   alla
          lavoratrice  dai  contatti  di lavoro con il pubblico o con
          particolari strati di popolazione,  specie  in  periodi  di
          epidemia.
             Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo, il
          certificato medico di gravidanza dovra'  essere  presentato
          il  piu'  presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi
          non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme
          di  tutela  fisica,  le  quali  pero'  diventano   operanti
          soltanto dopo la presentazione di detto documento".
             -  Per  il  D.Lgs.  19 settembre 1994, n. 626, vedi nota
          alle premesse. L'art. 4, comma  1,  cosi'  recita:  "1.  Il
          datore  di  lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
          dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva,  valuta,  nella
          scelta  delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
          preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
          luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute
          dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti  gruppi  di
          lavoratori esposti a rischi particolari".
             - L'art. 21 del predetto decreto cosi' recita:
             "Art.  21  (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
          di lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore  riceva
          un'adeguata informazione su:
               a)  i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
               b)  le  misure  e  le  attivita'   di   protezione   e
          prevenzione adottate;
               c)  i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
               d)  i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
          preparati pericolosi sulla base delle schede  dei  dati  di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
               e)  le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
               f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione ed il medico competente;
               g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
          le misure di cui agli articoli 12 e 15.
             2.  Il  datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
          al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di  cui
          all'art. 1, comma 3".