Art. 5.
                Misure di protezione e di prevenzione
  1.  Qualora  i  risultati  della valutazione di cui all'articolo 4,
comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute delle
lavoratrici  di  cui  all'articolo  1,  il datore di lavoro adotta le
misure   necessarie   affinche'   l'esposizione   al   rischio  delle
lavoratrici  sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni
o l'orario di lavoro.
  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro
applica  quanto  stabilito  dall'articolo  3, secondo, terzo e quarto
comma,  della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale
informazione   scritta   all'ispettorato   provinciale   del   lavoro
competente   per  territorio,  anche  ai  fini  di  quanto  stabilito
dall'articolo  5,  primo  comma,  lettera c), della legge n. 1204 del
1971.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di
fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della
legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.
  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con  la  sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n.
1204 del 1971.
 
          Note all'art. 5:
             - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi nota alle
          premesse.    L'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, cosi'
          recita:
             "Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
          periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma
          precedente.
             Le lavoratrici  saranno,  altresi',  spostate  ad  altre
          mansioni  durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
          parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti  che
          le  condizioni  di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
          alla salute della donna.
             Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni  inferiori
          a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente
          alle  mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
          originale. Si applicano le norme di cui all'art.  13  della
          legge  20  maggio  1970,  n.  300,  qualora  le lavoratrici
          vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori".
             - L'art. 5, primo  comma,  della  predetta  legge  cosi'
          recita:
             "L'ispettorato  del  lavoro puo' disporre, sulla base di
          accertamento  medico,  l'interdizione  dal   lavoro   delle
          lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
          astensione di cui alla lettera a) del precedente  articolo,
          per  uno  o  piu'  periodi, la cui durata sara' determinata
          dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
               a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di
          preesistenti forme morbose che si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
               b)  quando  le condizioni di lavoro o ambientali siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino;
               c)  quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
             - L'art. 31, primo comma,  della  medesima  legge  cosi'
          recita:  "1.    L'inosservanza delle disposizioni contenute
          negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4  e  5  e'
          punita con l'arresto fino a sei mesi".