Art. 9. Disposizioni finali 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' da ogni altra disposizione in materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro BINDI, Ministro della sanita' BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali FINOCCHIARO, Ministro per le pari opportunita' TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art. 9: - Per il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse. - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle premesse.