Art. 9.
                         Disposizioni finali
  1.  Per  quanto  non  diversamente  previsto  dal presente decreto,
restano  ferme  le  disposizioni  recate  dal  decreto legislativo 19
settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  nonche'  da  ogni altra
disposizione in materia.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  BINDI, Ministro della sanita'
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  FINOCCHIARO,  Ministro  per le pari
                                  opportunita'
                                  TURCO, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
           Note all'art. 9:
             - Per il D.Lgs. 19 settembre 1994,  n.  626,  vedi  note
          alle premesse.
             - Per la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vedi note alle
          premesse.