(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
                   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI 
          PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4 
                             A. Agenti. 
   1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati  come  agenti  che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di  provocare  il  distacco
della placenta, in particolare: 
     a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 
     b) movimentazione manuale  di  carichi  pesanti  che  comportano
rischi, soprattutto dorsolombari; 
     c) rumore; 
     d) radiazioni ionizzanti; 
     e) radiazioni non ionizzanti; 
     f) sollecitazioni termiche; 
     g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica  e  altri
disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di  cui
all'art. 1. 
    2. Agenti biologici. 
   Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.
75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che  tali
agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono  in  pericolo
la salute delle gestanti e del  nascituro,  sempreche'  non  figurino
ancora nell'allegato II. 
   3. Agenti chimici. 
   Gli agenti chimici seguenti, nella misura  in  cui  sia  noto  che
mettono in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del  nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: 
     a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai  sensi  della
direttiva n. 67/548/CEE, purche' non  figurino  ancora  nell'allegato
II; 
     b) agenti chimici che figurano nell'allegato  VIII  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
     c) mercurio e suoi derivati; 
     d) medicamenti antimitotici; 
     e) monossido di carbonio; 
     f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 
                            B. Processi. 
   Processi industriali che figurano nell'allegato VIII  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni. 
                      C. Condizioni di lavoro. 
   Lavori sotterranei di carattere minerario. 
 
           Note all'allegato I:
             -  Per  il  D.Lgs.  19 settembre 1994, n. 626, vedi note
          alle premesse. L'art. 75 cosi' recita:
             "Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). -  1.
          Gli  agenti  biologici  sono ripartiti nei seguenti quattro
          gruppi a seconda del rischio di infezione:
               a)  agente  biologico  del  gruppo  1:  un  agente che
          presenta poche probabilita' di causare malattie in soggetti
          umani;
                b) agente biologico del gruppo 2: un agente che  puo'
          causare  malattie in soggetti umani e costituire un rischio
          per i lavoratori; e' poco probabile che  si  propaga  nella
          comunita';   sono  di  norma  disponibili  efficaci  misure
          profilattiche o terapeutiche;
               c) agente biologico del gruppo 3: un agente  che  puo'
          causare  malattie  gravi in soggetti umani e costituisce un
          serio rischio per i  lavoratori;  l'agente  biologico  puo'
          propagarsi  nella  comunita',  ma di norma sono disponibili
          efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
               d) agente biologico del gruppo 4: un agente  biologico
          che  puo'  provocare  malattie  gravi  in  soggetti umani e
          costituisce un  serio  rischio  per  i  lavoratori  e  puo'
          presentare   un   elevato  rischio  di  propagazione  nella
          comunita'; non sono disponibili, di norma, efficaci  misure
          profilattiche o terapeutiche.
             2.  Nel  caso  in  cui  l'agente  biologico  oggetto  di
          classificazione  non  puo'  essere   attribuito   in   modo
          inequivocabile  ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso
          va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato  tra  le
          due possibilita'.
             3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
          classificati nei gruppi 2, 3, 4".
             -   L'allegato   VIII  del  medesimo  decreto  e'  cosi'
          formulato:
                                                       "ALLEGATO VIII
                         ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI
                                E PROCEDIMENTI
             1. Produzione di auramina col metodo Michler.
             2. Lavori che  espongono  agli  idrocarburi  policiclici
          aromatici  presenti  nella  fuliggine,  nel  catrame, nella
          pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
             3. Lavori che espongono  alle  polveri,  fumi  e  nebbie
          prodotti  durante  il raffinamento del nichel a temperature
          elevate.
             4. Processo agli  acidi  forti  nella  fabbricazione  di
          alcool isopropilico".
             -  La direttiva n. 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          196 del 16 agosto 1967.