Art. 10. 1. Il proprietario o il detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorita' competenti. 2. Gli esercenti attivita' di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati richieste dalle autorita' competenti. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonche' data dei movimenti; ove non siano previsti termini piu' lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi. 4. Il comma 3 non si applica agli esercenti attivita' di vendita al consumatore.