Art. 10.
 1. Il proprietario o il detentore di volatili e di uova deve fornire
le  informazioni,  su  volatili e uova entrati e usciti dall'azienda,
richieste dalle autorita' competenti.
 2. Gli esercenti attivita' di trasporto e di commercio di volatili e
di   uova  devono  fornire  ogni  informazione  utile  relativa  agli
spostamenti   di  volatili  e  uova  trasportati  o  commercializzati
richieste dalle autorita' competenti.
 3.  Ai fini di cui ai commi 1 e 2, devono risultare, o da registri o
da  documenti  di  accompagnamento,  relativamente ai volatili e alle
uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonche' data
dei movimenti; ove non siano previsti termini piu' lunghi, registri o
documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi.
 4.  Il comma 3 non si applica agli esercenti attivita' di vendita al
consumatore.