Art. 11.
 1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate,
con   prodotti   autorizzati,  sotto  il  controllo  del  veterinario
ufficiale  e  conformemente  alle  istruzioni da questi impartite; la
pulizia   e   disinfezione   delle   aziende  infette  deve  avvenire
conformemente alle procedure di cui all'allegato II.