Art. 13.
 1.  L'autorita'  competente  provvede  ad  informare,  con  i  mezzi
ritenuti  piu'  idonei,  le  persone  che  si  trovano  nelle zone di
protezione  e di sorveglianza sulle restrizioni in vigore ed assicura
l'adeguata applicazione delle misure disposte.