Art. 14.
 1.  Il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria,
indicato  nell'allegato  IV, e' responsabile per l'uso dei reagenti e
per  la prova dei vaccini nonche' del coordinamento delle norme e dei
metodi   di   diagnosi   della  malattia  utilizzati  dagli  istituti
zooprofilattici  sperimentali;  valuta,  inoltre, la patogenesi degli
isolati  del  virus  della  malattia  conformemente all'allegato III,
capitolo  7, procede all'identificazione dei virus A della malattia e
dei  sottotipi  H5  o  H7 e controlla i reagenti usati dagli istituti
zooprofilattici sperimentali.
 2. Il laboratorio nazionale di riferimento:
  a)    puo'   fornire   i   reagenti   diagnostici   agli   istituti
zooprofilattici sperimentali;
  b)   controlla   la   qualita'  di  tutti  i  reagenti  diagnostici
utilizzati;
  c) organizza periodicamente prove comparative;
  d) conserva isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da
casi confermati;
  e)   conferma   i   risultati   positivi  ottenuti  dagli  istituti
zooprofilattici sperimentali.
 3.   Il   laboratorio  nazionale  di  riferimento,  coopera  con  il
laboratorio comunitario di riferimento la cui indicazione, competenze
e compiti sono riportati nell'allegato V.