Art. 14. 1. Il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria, indicato nell'allegato IV, e' responsabile per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini nonche' del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali; valuta, inoltre, la patogenesi degli isolati del virus della malattia conformemente all'allegato III, capitolo 7, procede all'identificazione dei virus A della malattia e dei sottotipi H5 o H7 e controlla i reagenti usati dagli istituti zooprofilattici sperimentali. 2. Il laboratorio nazionale di riferimento: a) puo' fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali; b) controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici utilizzati; c) organizza periodicamente prove comparative; d) conserva isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da casi confermati; e) conferma i risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali. 3. Il laboratorio nazionale di riferimento, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento la cui indicazione, competenze e compiti sono riportati nell'allegato V.