Art. 16. E' vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria. 2. In deroga al comma 1, in caso di comparsa della malattia e ad integrazione delle misure di lotta applicate, la vaccinazione puo' essere praticata soltanto in conformita' a specifica disposizione adottata in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero della sanita'. 3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' puo' disporre, previa notifica alla Commissione europea, la vaccinazione d'emergenza intorno ad un focolaio purche' non siano pregiudicati gli interessi fondamentali della Unione europea. 4. Nelle ipotesi di ricorso alla vaccinazione in una parte delimitata di territorio e' fatto divieto di portare gli animali vaccinati fuori dalla zona in cui la vaccinazione e' stata autorizzata; in tale caso rimane ferma la qualifica sanitaria del restante territorio a condizione che il divieto di spostamento degli animali vaccinati resti in vigore per il periodo stabilito in sede comunitaria.