Art. 16.
 E' vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.
 2. In deroga al comma 1, in caso di comparsa della malattia e ad
integrazione  delle  misure  di lotta applicate, la vaccinazione puo'
essere  praticata  soltanto  in  conformita' a specifica disposizione
adottata in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero della
sanita'.
 3.  In  deroga  a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero della
sanita'  puo'  disporre, previa notifica alla Commissione europea, la
vaccinazione  d'emergenza  intorno  ad  un focolaio purche' non siano
pregiudicati gli interessi fondamentali della Unione europea.
 4.   Nelle  ipotesi  di  ricorso  alla  vaccinazione  in  una  parte
delimitata  di  territorio  e'  fatto  divieto di portare gli animali
vaccinati   fuori   dalla  zona  in  cui  la  vaccinazione  e'  stata
autorizzata;  in  tale  caso  rimane ferma la qualifica sanitaria del
restante  territorio a condizione che il divieto di spostamento degli
animali  vaccinati  resti  in vigore per il periodo stabilito in sede
comunitaria.