Art. 17. 1. Il Ministero della sanita' predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VI, un piano di intervento contenente le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia. 2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio. 3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione; il piano con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.