Art. 17.
 1.  Il Ministero della sanita' predispone, sulla base dei criteri di
cui  all'allegato  VI,  un  piano  di intervento contenente le misure
nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.
 2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1  deve consentire l'accesso alle
installazioni,  alle  attrezzature,  al personale e a tutti gli altri
materiali  idonei,  necessari per una rapida ed efficace eradicazione
del focolaio.
 3.   Il   piano   viene  presentato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione; il piano con le eventuali modifiche apportate in sede
comunitaria,   viene   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.