Art. 18.
 1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni
collaborazione  agli  esperti incaricati dalla Commissione europea ad
effettuare controlli sul posto.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 novembre 1996
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
 Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1996
 Atti di governo, registro n. 105, foglio n. 17