Art. 2.
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) volatile da cortile:
   il  pollame come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del
regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 3
marzo  1993,  n.  587,  e  successive  modifiche, nonche' gli uccelli
corridori o ratiti;
  b)  volatile  infetto:  volatile  in  cui  sia  stata ufficialmente
confermata  la  presenza  della  malattia,  in  conformita'  a quanto
previsto   all'allegato   III,  a  seguito  di  un  esame  effettuato
dall'Istituto  zooprofilattico sperimentale competente per territorio
e,  nel  caso  di  focolai  secondari,  quando siano stati constatati
sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia;
  c)  volatile  sospetto  d'infezione:  volatile che presenti sintomi
clinici  o  lesioni  post  mortem  tali  da  indurre  a sospettare la
presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza
del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;
  d)  volatile  sospetto  di  contaminazione:  volatile che sia stato
esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria
o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;
  e)  autorita'  competente: il Ministero della sanita' o l'autorita'
cui  siano  delegate  le  funzioni in materia di profilassi e polizia
veterinaria  ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, e
successive modifiche;
  f)   veterinario   ufficiale:   il   medico  veterinario  designato
dall'autorita' competente.
 2.  Si  applicano,  inoltre,  ove  necessario,  le altre definizioni
contenute allarticolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive
modifiche.
 
          Note all'art. 2:
            Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, riguarda  il  regolamento
          recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle
          norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari
          e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame
          e uova da cova. L'art. 2 del suddetto decreto cosi' recita:
          "Art.  2.  -  1.  Per  veterinario  ufficiale e Paese terzo
          valgono le definizioni di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1 marzo 1992, n. 23.
            2. Inoltre si intende per:
             a)  pollame:  galline,  tacchini, faraone, anatre, oche,
          quaglie, piccioni, faggiani e pernici, allevati o tenuti in
          cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione  di
          carne  o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina
          da ripopolamento;
             (omissis)".
            -  La  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   riguarda
          l'istituzione del servizio sanitario nazionale.