Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) volatile da cortile: il pollame come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonche' gli uccelli corridori o ratiti; b) volatile infetto: volatile in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, in conformita' a quanto previsto all'allegato III, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e, nel caso di focolai secondari, quando siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia; c) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7; d) volatile sospetto di contaminazione: volatile che sia stato esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7; e) autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorita' competente. 2. Si applicano, inoltre, ove necessario, le altre definizioni contenute allarticolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.
Note all'art. 2: Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. L'art. 2 del suddetto decreto cosi' recita: "Art. 2. - 1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 23. 2. Inoltre si intende per: a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, faggiani e pernici, allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; (omissis)". - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale.