Art. 4.
 1.  Qualora  in  un  azienda  siano  presenti  volatili  sospetti di
infezione  da  influenza  aviaria,  il  veterinario ufficiale applica
immediatamente  i  mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad
escludere  la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al
prelievo  di  idonei  campioni  per  i necessari esami diagnostici da
parte dell'Istituto zooprofilattico competente.
 2.   Qualora   venga   notificato   un  caso  sospetto  d'infezione,
l'autorita'  competente  pone  immediatamente  l'azienda  interessata
sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:
  a)  tutti  i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali
in  cui  sono  allevati  o  isolati  in  altri locali in modo che non
vengano in contatto con altri volatili;
  b) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili
presenti  nell'azienda  per specie e categoria con l'indicazione, per
ciascuna  di  esse,  del  numero  dei  volatili  morti, di quelli che
presentano  sintomi  clinici  e  di  quelli  apparentemente  sani; il
registro  deve  essere  costantemente  aggiornato per tener conto dei
volatili  nati  e  morti  nel  corso  del  periodo in cui si sospetta
l'infezione  e  tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i
controlli;
  c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;
  d)  sia  vietata  l'uscita  di  uova  dall'azienda, ad eccezione di
quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la
fabbricazione   o  il  trattamento  degli  ovoprodotti  conformemente
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  4 febbraio 1993, n. 65, e
successive  modifiche;  tali  uova  devono  essere trasportate previa
autorizzazione   rilasciata   conformemente   ai   requisiti  di  cui
all'allegato I;
  e)  sia  subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per
l'azienda  di  persone,  di animali diversi dai volatili e di veicoli
nonche'  il  movimento  di  carni e di carcasse di volatili, mangimi,
materiale,  rifiuti,  deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa
essere veicolo di trasmissione del virus della malattia;
  f)  vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed
alle  uscite  dell'azienda  nonche' dei locali in cui i volatili sono
allevati;
  g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente
all'articolo 7.
 3.  In  attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma
2,  il proprietario o detentore dei volatili sospetti di infezione e'
tenuto  al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad
esclusione della lettera g).
 4.  L'autorita'  competente  puo' estendere ad altre aziende tutte o
parte   delle   misure  di  cui  al  comma  2  qualora,  in  funzione
dell'ubicazione  e della configurazione dei fabbricati o di eventuali
contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia,
vi   siano   fondati   motivi  per  ritenere  possibile  un'eventuale
contaminazione.
 5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando
il  sospetto  della  presenza  della  malattia  non  sia  escluso dal
veterinario ufficiale.
 
          Nota all'art. 4:
            - Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, riguarda l'attuazione
          della  direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
          e sanitari  relativi  alla  produzione  ed  immissione  sul
          mercato  degli  ovoprodotti. L'art.  8 del suddetto decreto
          cosi' recita: "Art. 8. (Procedura di  riconoscimento  degli
          stabilimenti).  -  1.  Il  Ministro della sanita' riconosce
          l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma  1,
          lettera  c),  attribuendo  un  numero  di  riconoscimento a
          ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.
            2. Il riconoscimento di  idoneita'  sostituisce  solo  ai
          fini   del   presente   decreto  l'autorizzazione  prevista
          dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
            3. Ai fini del riconoscimento di idoneita',  il  titolare
          responsabile  dello stabilimento di cui all'art. 2, lettera
          c) presenta al Ministero della sanita' un'istanza corredata
          dalla  documentazione   relativa   alla   sussistenza   dei
          requisiti  strutturali  e  funzionali previsti dal presente
          decreto,  unitamente  al  parere  della  U.S.L   competente
          comprovante   l'idoneita'  tecnica  dello  stabilimento  ad
          avviare la produzione;  copia  dell'istanza  viene  inviata
          alla regione o alla provincia autonoma interessata.
            4. Il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla
          ricezione  della  documentazione  di  cui  al comma 3, puo'
          effettuare i necessari accertamenti.
            5. Al  completamento  dell'istruttoria,  e  non  oltre  i
          centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il
          Ministro  della  sanita'  provvede, con proprio decreto, al
          rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.
            6. L'unita' sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a
          regolari  controlli  per  verificare  la  sussistenza   dei
          requisiti degli impianti riconosciuti idonei.
            7.  Il  Ministero  della  sanita' procede annualmente, in
          collaborazione   con   le   regioni   e    le    UU.SS.LL.,
          all'effettuazione  di un programma nazionale di ispezione a
          sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei,  ai  fini
          anche  dell'armonizzazione  delle procedure ispettive e dei
          criteri di valutazione adottati.
            8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente decreto, il Ministro della sanita' indica con
          proprio  provvedimento  la   documentazione   da   allegare
          all'istanza di cui al comma 3".