Art. 4. 1. Qualora in un azienda siano presenti volatili sospetti di infezione da influenza aviaria, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente. 2. Qualora venga notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorita' competente pone immediatamente l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che: a) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili; b) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli; c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda; d) sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti di cui all'allegato I; e) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonche' il movimento di carni e di carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo di trasmissione del virus della malattia; f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dell'azienda nonche' dei locali in cui i volatili sono allevati; g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dei volatili sospetti di infezione e' tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera g). 4. L'autorita' competente puo' estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione. 5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.
Nota all'art. 4: - Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, riguarda l'attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti. L'art. 8 del suddetto decreto cosi' recita: "Art. 8. (Procedura di riconoscimento degli stabilimenti). - 1. Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. 2. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Ai fini del riconoscimento di idoneita', il titolare responsabile dello stabilimento di cui all'art. 2, lettera c) presenta al Ministero della sanita' un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U.S.L competente comprovante l'idoneita' tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione; copia dell'istanza viene inviata alla regione o alla provincia autonoma interessata. 4. Il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, puo' effettuare i necessari accertamenti. 5. Al completamento dell'istruttoria, e non oltre i centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto, al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 6. L'unita' sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a regolari controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli impianti riconosciuti idonei. 7. Il Ministero della sanita' procede annualmente, in collaborazione con le regioni e le UU.SS.LL., all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati. 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanita' indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3".