Art. 6.
 1.  Nel  caso  di  azienda  infetta  costituita  da  piu'  unita' di
produzione  distinte, il Ministero della sanita' puo', sulla base dei
criteri   stabiliti  dalla  commissione  europea,  stabilire  deroghe
all'applicazione  delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le
unita' di produzione nelle quali la malattia non si e' manifestata, a
condizione  che  il  veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti
che  per tali unita' vi e' un'effettiva e completa separazione, circa
la  stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali, tale da
impedire  la  propagazione  del  virus  della  malattia  da un'unita'
all'altra.