Art. 6. 1. Nel caso di azienda infetta costituita da piu' unita' di produzione distinte, il Ministero della sanita' puo', sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unita' di produzione nelle quali la malattia non si e' manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti che per tali unita' vi e' un'effettiva e completa separazione, circa la stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unita' all'altra.