Art. 7. 1. L'indagine epidemiologica e' tesa ad accertare: a) la durata del periodo durante il quale la malattia puo' essere stata presente nell'azienda; b) la probabile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende i cui volatili possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus; c) i movimenti di persone, volatili o altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonche' di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o in provenienza da essa. 2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanita' e al servizio veterinario delle regioni o provincie autonome interessate.