Art. 7.
 1. L'indagine epidemiologica e' tesa ad accertare:
  a)  la  durata del periodo durante il quale la malattia puo' essere
stata presente nell'azienda;
  b)   la   probabile   origine   della   malattia   nell'azienda   e
l'identificazione  delle  altre aziende i cui volatili possono essere
stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus;
  c) i movimenti di persone, volatili o altri animali, veicoli, uova,
carni  e  carcasse,  nonche'  di  qualsiasi  materiale  o materia che
possano  aver  veicolato  il  virus  della malattia nell'azienda o in
provenienza da essa.
 2.   Le   risultanze   dell'indagine  epidemiologica  devono  essere
immediatamente  inviate  al  Ministero  della  sanita'  e al servizio
veterinario delle regioni o provincie autonome interessate.