Art. 8.
 1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i
volatili   di   un'azienda   possano   essere  stati  contaminati  in
conseguenza  di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi
altro  modo,  tale  azienda  e' sottoposta a controllo ufficiale allo
scopo di:
 a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia;
  b) procedere al censimento, alla registrazione nonche' al controllo
dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda;
  c) applicare, se del caso, le misure di cui al comma 2.
 2.  Allorche' un'azienda e' sottoposta al controllo ufficiale di cui
al comma 1, l'autorita' competente vieta l'uscita dei volatili, salvo
che  per  il  loro  trasferimento diretto ad un macello ai fini della
immediata  macellazione;  tale  trasferimento,  da  effettuarsi sotto
controllo   ufficiale,   e'  autorizzato  dalla  stessa  autorita'  a
condizione  che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad un esame
clinico  i  volatili  presenti  dal  quale  risulti  l'assenza  della
malattia nell'azienda.
 3.  Le  misure  di  cui  al comma 2 sono applicate per un periodo di
almeno  ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui puo' essersi
verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per
un  periodo  minimo  di  sette  giorni  dalla  data di sottoposizione
dell'azienda a controllo ufficiale.
 4. L'autorita' competente, qualora le condizioni lo consentano, puo'
limitare  l'applicazione  delle misure di cui al presente articolo ad
una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in tale parte, a
condizione che tali volatili fossero gia' in precedenza completamente
separati  dalle  rimanenti  parti dell'azienda per quanto riguarda il
ricovero,  il  governo e l'alimentazione e che le relative operazioni
siano state eseguite da differente personale.