Art. 8. 1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda e' sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di: a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia; b) procedere al censimento, alla registrazione nonche' al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda; c) applicare, se del caso, le misure di cui al comma 2. 2. Allorche' un'azienda e' sottoposta al controllo ufficiale di cui al comma 1, l'autorita' competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale trasferimento, da effettuarsi sotto controllo ufficiale, e' autorizzato dalla stessa autorita' a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad un esame clinico i volatili presenti dal quale risulti l'assenza della malattia nell'azienda. 3. Le misure di cui al comma 2 sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui puo' essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale. 4. L'autorita' competente, qualora le condizioni lo consentano, puo' limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in tale parte, a condizione che tali volatili fossero gia' in precedenza completamente separati dalle rimanenti parti dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da differente personale.