Art. 9. 1. L'autorita' competente, non appena la presenza della malattia e' ufficialmente confermata, delimita intorno all'azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di tre chilometri compresa entro una zona di sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonche' delle strutture di controllo. 2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, completato, ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro; c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati; d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende; e) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonche' dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona; f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, per ferrovia o sui grandi assi stradali; g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3; h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili usate; i) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli. 3. L'autorita' competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera g), puo' autorizzare il trasporto: a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilita', in un altro designato dall'autorita' competente al di fuori di tale zona; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche; b) di pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1; c) di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio designato dall'autorita' competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono. 4. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti di cui al comma 3 e' subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego. 5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza. 6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona; c) divieto di uscita, dalla zona, dei volatili per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente in un macello indicato dall'autorita' competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche; d) divieto di uscita, dalla zona, di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, ad un incubatoio indicato dall'autorita' competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati; e) divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiere di volatili usate; f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli; g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari. 7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11. 8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanita' collabora con le autorita' competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria.
Nota all'art. 9: - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di Polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile. L'art. 5, comma 1, del suddetto decreto cosi' recita: "1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purche' il bollo ivi previsto sia: a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili; b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera a)".