Art. 9.
 1.  L'autorita' competente, non appena la presenza della malattia e'
ufficialmente  confermata,  delimita  intorno all'azienda infetta una
zona di protezione del raggio minimo di tre chilometri compresa entro
una  zona  di  sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri; la
delimitazione  di  tali  zone  tiene  conto  dei  fattori  di  ordine
geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla
malattia, nonche' delle strutture di controllo.
 2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
  a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
  b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con
esame  clinico dei volatili presenti, completato, ove necessario, dal
prelievo  di  campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate
ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
  c)  sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o
in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;
  d)  ricorso  ad  appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed
alle uscite delle aziende;
  e) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione
dei  volatili,  delle  carcasse di volatili e delle uova, nonche' dei
veicoli  adibiti  al  trasporto  di  volatili,  di carcasse e di uova
all'interno della zona;
  f)  divieto  di trasporto di volatili su strade pubbliche e private
fatta  eccezione  per il transito, attraverso la zona, per ferrovia o
sui grandi assi stradali;
  g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda
in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;
  h)   divieto   di   spostamento  o  spandimento,  senza  preventiva
autorizzazione, di letame o lettiere di volatili usate;
  i)  divieto  di  fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o
altri uccelli.
 3.  L'autorita'  competente, in deroga al divieto di cui al comma 2,
lettera g), puo' autorizzare il trasporto:
  a)  di  volatili destinati direttamente alla macellazione immediata
in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso
di impossibilita', in un altro designato dall'autorita' competente al
di  fuori  di  tale  zona; le carni di tali volatili devono recare lo
speciale  bollo  sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5,
comma  1,  del  regolamento  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;
  b)  di  pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione,
destinati   direttamente  ad  una  azienda,  situata  nella  zona  di
sorveglianza,  nella quale non devono essere presenti altri volatili;
l'azienda   di  destinazione  deve  essere  sottoposta  al  controllo
ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;
  c)  di  uova  da  cova,  destinate  direttamente  ad  un incubatoio
designato dall'autorita' competente, previa disinfezione delle stesse
uova e degli imballaggi che le contengono.
 4. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti di cui al
comma  3  e'  subordinata  all'esecuzione  di una ispezione sanitaria
dell'azienda  da  parte  del  veterinario  ufficiale; gli spostamenti
devono  essere  effettuati,  sotto  controllo  ufficiale, su mezzi di
trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.
 5.  Le  misure  applicate nella zona di protezione restano in vigore
per   almeno   ventuno  giorni  dopo  l'esecuzione  delle  operazioni
preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate
conformemente   all'articolo   11;  dopo  tale  periodo  la  zona  di
protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.
 6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:
  a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
  b)  controllo  dei  movimenti  dei  volatili  e  di  uova  da  cova
nell'ambito della zona;
  c) divieto di uscita, dalla zona, dei volatili per i primi quindici
giorni,  tranne  il  caso in cui siano trasportati direttamente in un
macello  indicato dall'autorita' competente, situato fuori dalla zona
di  sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale
bollo  sanitario  conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1,
del  regolamento  emanato con decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;
  d)  divieto  di uscita, dalla zona, di uova da cova, tranne il caso
in  cui  siano  trasportate, ad un incubatoio indicato dall'autorita'
competente;  prima  della  spedizione le uova e gli imballaggi devono
essere disinfettati;
  e) divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiere di volatili
usate;
  f)  divieto  di  fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o
altri uccelli;
  g)  ferme  restando  le  disposizioni  di cui alle lettere a) e b),
divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui
grandi assi stradali o ferroviari.
 7.  Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore
per   almeno   trenta   giorni  dopo  l'esecuzione  delle  operazioni
preliminari  di  pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite
conformemente all'articolo 11.
 8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte
del  territorio  di  altri  Stati  membri, il Ministero della sanita'
collabora   con   le  autorita'  competenti  di  questi  Stati  nella
delimitazione  delle  zone;  se  necessario  la  delimitazione  viene
effettuata sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria.
 
          Nota all'art. 9:
            -  Il  D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  558,  riguarda il
          regolamento per  l'attuazione  della  direttiva  91/494/CEE
          relativa alle norme di Polizia sanitaria intracomunitaria e
          le  importazioni  in  provenienza  da  Paesi terzi di carni
          fresche di volatili da cortile.  L'art.  5,  comma  1,  del
          suddetto  decreto  cosi'  recita:  "1.  In  deroga a quanto
          disposto dall'articolo  4,  se  sono  destinate  ad  essere
          commercializzate    come   carni   fresche   negli   scambi
          intracomunitari, le carni fresche di volatili  da  cortile,
          non  conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma
          1, lettere b), c)  e  d),  primo  periodo,  possono  essere
          contrassegnate   conformemente   al   citato   decreto  del
          Presidente della Repubblica n.  503/1982, purche' il  bollo
          ivi previsto sia:
             a)   contrassegnato  in  modo  che  al  bollo  sanitario
          definito nell'allegato I, capitolo X, punto  44.1,  lettere
          a)  e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 503/1982 si sovrapponga una croce  obliqua  composta  da
          due  segmenti  perpendicolari  intersecantisi al centro del
          bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino
          leggibili;
             b) sostituito dal bollo unico  speciale  costituito  dal
          bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto
          44, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  503/1982, contrassegnato conformemente alla
          lettera a)".