(ALLEGATO 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I 
AUTORIZZAZIONE  A  FAR   USCIRE   UOVA   DALL'AZIENDA   CONFORMEMENTE
   ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA d). 
  L'autorizzazione dell'autorita' competente ai fini  delle  uova  da
un'azienda sospetta soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, comma
2,  lettera  d),  verso  uno   stabilimento   riconosciuto   per   la
fabbricazione  ed  il  trattamento   di   ovoprodotti   conformemente
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993,  n.
65, di seguito denominato "stabilimento designato", dovra' rispettare
le condizioni seguenti: 
   1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno: 
    a) soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  decreto  legislativo  4
febbraio 1993, n. 65; 
    b)  essere  inviate  direttamente  dall'azienda   sospetta   allo
stabilimento designato; ogni spedizione dovra' essere sigillata prima
della partenza dal  veterinario  ufficiale  dell'azienda  sospetta  e
dovra' restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino  allo
stabilimento designato; 
   2)  il  veterinario  ufficiale   dell'azienda   sospetta   informa
l'autorita' competente dello stabilimento  designato  dell'intenzione
di inviargli delle uova; 
   3)  l'autorita'   competente   responsabile   dello   stabilimento
designato si assicurera' che: 
    a) le uova di cui al punto 1, lettera b) siano mantenute  isolate
dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non  siano
trattate; 
    b) i gusci di tali  uova  siano  considerati  materiale  ad  alto
rischio conformemente al decreto legislativo  14  febbraio  1992,  n.
508, e siano trattati conformemente ai requisiti del capitolo II  del
decreto summenzionato; 
    c) il  materiale  d'imballaggio,  i  veicoli  utilizzati  per  il
trasporto delle uova di cui al punto 1, lettera b), nonche'  tutti  i
luoghi con cui le uova  sono  entrate  in  contatto  siano  puliti  e
disinfettati in modo tale che qualsiasi virus dell'influenza  aviaria
sia distrutto; 
    d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta  sia  informato
di qualsiasi spedizione di uova trattate. 
 
          Note all'allegato I:
            -  Per  quanto  riguarda  l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 4
          febbraio 1993, n. 65, vedi nota all'art. 4.
            -  Il  D.Lgs.  14  dicembre  1992,   n.   508,   concerne
          l'attuazione  della  direttiva 90/667/CEE del Consiglio del
          27 novembre 1990, che stabilisce  le  norme  sanitarie  per
          l'eliminazione,   la   trasformazione  e  l'immissione  sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti patogeni  degli  alimenti  per  animali  di  origine
          animale  o  a  base  di  pesce  e che modifica la direttiva
          90/425/CEE.  Il  capitolo  II  del  suddetto  D.Lgs.  cosi'
          recita: "Capitolo II - Norme concernenti il trattamento dei
          rifiuti  di  origine  animale  e  l'immissione dei prodotti
          finali sul mercato".