ALLEGATO I AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA d). L'autorizzazione dell'autorita' competente ai fini delle uova da un'azienda sospetta soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera d), verso uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione ed il trattamento di ovoprodotti conformemente all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di seguito denominato "stabilimento designato", dovra' rispettare le condizioni seguenti: 1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno: a) soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65; b) essere inviate direttamente dall'azienda sospetta allo stabilimento designato; ogni spedizione dovra' essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale dell'azienda sospetta e dovra' restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato; 2) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta informa l'autorita' competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviargli delle uova; 3) l'autorita' competente responsabile dello stabilimento designato si assicurera' che: a) le uova di cui al punto 1, lettera b) siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non siano trattate; b) i gusci di tali uova siano considerati materiale ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, e siano trattati conformemente ai requisiti del capitolo II del decreto summenzionato; c) il materiale d'imballaggio, i veicoli utilizzati per il trasporto delle uova di cui al punto 1, lettera b), nonche' tutti i luoghi con cui le uova sono entrate in contatto siano puliti e disinfettati in modo tale che qualsiasi virus dell'influenza aviaria sia distrutto; d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta sia informato di qualsiasi spedizione di uova trattate.
Note all'allegato I: - Per quanto riguarda l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, vedi nota all'art. 4. - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. Il capitolo II del suddetto D.Lgs. cosi' recita: "Capitolo II - Norme concernenti il trattamento dei rifiuti di origine animale e l'immissione dei prodotti finali sul mercato".