(ALLEGATO 6 - art. 1)
                             ALLEGATO VI 
                  CRITERI PER I PIANI DI INTERVENTO 
  I piani di intervento devono prevedere almeno: 
   1) la creazione di un nucleo  di  emergenza  a  livello  nazionale
incaricato del coordinamento di tutte le misure di  urgenza  adottate
dallo Stato membro interessato; 
   2) un elenco dei centri locali  di  urgenza  dotati  di  strutture
adeguate per il coordinamento delle misure  di  controllo  a  livello
locale; 
   3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle  misure
di urgenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilita'; 
   4) la possibilita' per qualsiasi centro  locale  di  controllo  di
urgenza  di  contattare  rapidamente  le  persone  o   organizzazioni
direttamente  o  indirettamente  interessate  dall'insorgenza  di  un
focolaio; 
   5) la disponibilita' di attrezzature e  materiale  adatti  per  la
corretta esecuzione delle misure di urgenza; 
   6) istruzioni dettagliate sulle azioni  da  adottare  in  caso  di
infezione o contagio sospetti o confermati, comprendenti i  mezzi  di
distruzione delle carcasse; 
   7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle
conoscenze relative alle procedure amministrative; 
   8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per  gli  esami  post
mortem  la  capacita'  necessaria  per  gli  esami   sierologici   ed
istologici, ecc. e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi  rapida
(a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido  di
campioni); 
   9)  precisioni  relative  al  quantitativo   di   vaccini   contro
l'influenza aviaria ritenuto necessario in caso di  ripristino  della
vaccinazione di emergenza; 
   10)  le  disposizioni  regolamentari  per  realizzare   piani   di
intervento.