Art. 10. 1. L'autorita' competente stabilisce le procedure che le consentano di seguire i movimenti di uova, di volatili, di piccioni viaggiatori e di altri uccelli tenuti in cattivita'. 2. Il proprietario o detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorita' competenti, nonche' le informazioni relative alle gare o esposizioni cui hanno partecipato i piccioni viaggiatori. 3. Gli esercenti attivita' di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile, relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati, richiesta dalle autorita' competenti. 4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonche' data dei movimenti; ove non siano previsti termini piu' lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi. 5. Il comma 4 non si applica agli esercenti attivita' di vendita al consumatore.