Art. 10. 
 1. L'autorita' competente stabilisce le procedure che le  consentano
di seguire i movimenti di uova, di volatili, di piccioni  viaggiatori
e di altri uccelli tenuti in cattivita'. 
 2. Il proprietario o detentore di volatili e di uova deve fornire le
informazioni, su volatili  e  uova  entrati  e  usciti  dall'azienda,
richieste  dalle  autorita'  competenti,  nonche'   le   informazioni
relative alle gare o esposizioni cui  hanno  partecipato  i  piccioni
viaggiatori. 
 3. Gli esercenti attivita' di trasporto e di commercio di volatili e
di  uova  devono  fornire  ogni  informazione  utile,  relativa  agli
spostamenti  di  volatili  e  uova  trasportati  o  commercializzati,
richiesta dalle autorita' competenti. 
 4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, devono risultare, o da registri
o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili  e  alle
uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonche' data
dei movimenti; ove non siano previsti termini piu' lunghi, registri o
documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi. 
 5. Il comma 4 non si applica agli esercenti attivita' di vendita  al
consumatore.