Art. 11. 
 1.  Le  operazioni  di'  pulizia  e   disinfezione   devono   essere
effettuate,  con  prodotti  autorizzati,  sotto  il   controllo   del
veterinario ufficiale  e  conformemente  alle  istruzioni  da  questi
impartite; la pulizia  e  disinfezione  delle  aziende  infette  deve
avvenire conformemente alle procedure di cui all'allegato II.