Art. 13. 
 1.  L'autorita'  competente  provvede  ad  informare,  con  i  mezzi
ritenuti piu' idonei,  le  persone  che  si  trovano  nelle  zone  di
protezione e di sorveglianza delle restrizioni in vigore ed  assicura
l'adeguata applicazione delle misure disposte.