Art. 14. 1. Il laboratorio nazionale di riferimento per la malattia e' indicato nell'allegato IV; esso procede in qualsiasi momento all'individuazione delle caratteristiche antigeniche e biologiche del virus della malattia e conferma i risultati degli accertamenti diagnostici ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo gli orientamenti e i criteri minimi di cui all'allegato III; il laboratorio di riferimento coordina altresi' l'applicazione delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali. 2. Il laboratorio di cui al comma 1, per i fini di cui allo stesso comma: a) puo' fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali; b) controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici da utilizzare negli istituti zooprofilattici sperimentali; c) organizza periodicamente prove comparative; d) conserva isolati del virus della malattia provenienti da casi confermati; e) garantisce la conferma di risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali.