Art. 14. 
 1. Il laboratorio  nazionale  di  riferimento  per  la  malattia  e'
indicato  nell'allegato  IV;  esso  procede  in   qualsiasi   momento
all'individuazione delle caratteristiche antigeniche e biologiche del
virus della  malattia  e  conferma  i  risultati  degli  accertamenti
diagnostici  ottenuti  dagli  istituti  zooprofilattici  sperimentali
secondo gli orientamenti e i criteri minimi di cui all'allegato  III;
il laboratorio di riferimento coordina altresi' l'applicazione  delle
norme e dei  metodi  di  diagnosi  della  malattia  utilizzati  dagli
istituti zooprofilattici sperimentali. 
 2. Il laboratorio di cui al comma 1, per i fini di cui  allo  stesso
comma: 
  a)   puo'   fornire   i   reagenti   diagnostici   agli    istituti
zooprofilattici sperimentali; 
  b) controlla  la  qualita'  di  tutti  i  reagenti  diagnostici  da
utilizzare negli istituti zooprofilattici sperimentali; 
  c) organizza periodicamente prove comparative; 
  d) conserva isolati del virus della malattia  provenienti  da  casi
confermati; 
  e) garantisce la conferma  di  risultati  positivi  ottenuti  dagli
istituti zooprofilattici sperimentali.