Art. 16. 
 1. L'autorita' competente puo' autorizzare o rendere obbligatoria la
vaccinazione contro la malattia a scopo di profilassi o per integrare
le misure di lotta applicate  in  caso  di  comparsa  della  malattia
stessa, mediante vaccini la cui immissione  in  commercio  sia  stata
autorizzata dal Ministero della sanita'.