Art. 17. 1. Qualora l'autorita' competente autorizzi o renda obbligatoria la vaccinazione di cui all'art. 16 ne informa tempestivamente il Ministero della sanita' specificando: a) le caratteristiche e la composizione dei vaccini impiegati; b) le modalita' di controllo della distribuzione, del magazzinaggio e dell'impiego dei vaccini; c) le specie e le categorie di volatili che sono o che devono essere vaccinate; d) le zone in cui la vaccinazione puo' o deve essere effettuata; e) i motivi per cui la vaccinazione e' praticata. 2. Il Ministero della sanita' fornisce alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le informazioni di cui al comma 1. 3. E' comunque obbligatoria la vaccinazione dei piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni. Gli organizzatori di gare o esposizioni iscrivono alle stesse solo piccioni viaggiatori la cui vaccinazione nei confronti della malattia sia certificata dal veterinario che ha eseguito la vaccinazione.