Art. 17. 
 1. Qualora l'autorita' competente autorizzi o renda obbligatoria  la
vaccinazione  di  cui  all'art.  16  ne  informa  tempestivamente  il
Ministero della sanita' specificando: 
  a) le caratteristiche e la composizione dei vaccini impiegati; 
  b) le modalita' di controllo della distribuzione, del magazzinaggio
e dell'impiego dei vaccini; 
  c) le specie e le categorie di  volatili  che  sono  o  che  devono
essere vaccinate; 
  d) le zone in cui la vaccinazione puo' o deve essere effettuata; 
  e) i motivi per cui la vaccinazione e' praticata. 
 2. Il Ministero della sanita' fornisce alla Commissione  europea  ed
agli altri Stati membri le informazioni di cui al comma 1. 
 3. E' comunque obbligatoria la vaccinazione dei piccioni viaggiatori
che partecipano a gare o ad esposizioni. Gli organizzatori di gare  o
esposizioni iscrivono alle stesse solo piccioni  viaggiatori  la  cui
vaccinazione  nei  confronti  della  malattia  sia  certificata   dal
veterinario che ha eseguito la vaccinazione.