Art. 18. 
 1. Qualora la presenza della malattia venga  confermata  l'autorita'
competente puo' disporre, ad integrazione delle altre misure di lotta
di cui al presente regolamento, l'immediata vaccinazione  d'emergenza
sotto  controllo  ufficiale  di  specie   individuate   di   volatili
delimitando l'ambito territoriale ed il periodo entro cui deve essere
effettuata; in tal caso, lo comunica al Ministero della  sanita'  che
informa la Commissione europea e gli altri  Stati  membri  in  merito
all'evolversi della  malattia  e  al  programma  di  vaccinazione  di
emergenza. 
 2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  e'  vietato  procedere   alla
vaccinazione  o  alla  rivaccinazione  dei  volatili  presenti  nelle
aziende sottoposte alle restrizioni di cui all'art. 4. 
 3. Nel caso di vaccinazione di emergenza di cui al comma 1: 
  a) le specie di volatili da sottoporre a vaccinazione devono essere
vaccinate al piu' presto; 
  b) tutti i volatili delle specie individuate, nati o introdotti  in
un'azienda situata nella zona di vaccinazione, devono essere o essere
stati vaccinati; 
  c) tutti i volatili delle specie individuate tenuti  in  un'azienda
situata nella  zona  di  vaccinazione  devono  rimanere  nell'azienda
stessa per  tutta  la  durata  della  campagna  di  vaccinazione,  ad
eccezione: 
   1) dei pulcini di  un  giorno  che  sono  trasferiti  in  un'altra
azienda situata nella zona di vaccinazione, dove saranno sottoposti a
vaccinazione; 
   2)  dei  volatili   trasportati   direttamente   per   l'immediata
macellazione  in  un  macello  situato  nell'ambito  della  zona   di
vaccinazione. Lo spostamento dei volatili in un macello situato al di
fuori della  zona  di  vaccinazione  e'  consentito  soltanto  previa
ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; 
  d) ad ultimazione delle operazioni  di  vaccinazione  di  cui  alla
lettera  a),  puo'  essere  autorizzata  l'uscita   dalla   zona   di
vaccinazione: 
   1) di pulcini di un giorno destinati alla produzione di carne che,
nell'azienda  di  destinazione,  tenuta  sotto  controllo  finche'  i
volatili  ivi  trasferiti  sono  stati   macellati,   devono   essere
vaccinati; 
   2) di volatili vaccinati  da  oltre  ventuno  giorni  e  destinati
all'immediata macellazione; 
   3) delle uova da cova deposte da volatili da produzione  vaccinati
da almeno ventuno giorni previa  disinfezione  delle  uova  stesse  e
degli imballaggi che le contengono. 
 4. Le misure di cui al comma  3,  lettere  b)  e  d),  rimangono  in
applicazione per un periodo di novanta giorni dalla ultimazione delle
operazioni di vaccinazione  di  cui  al  comma  1  e  possono  essere
prorogate per uno o piu' periodi ulteriori di 3 mesi. 
 5. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  3,  lettere  a)  e  b),
l'autorita' competente puo' escludere dalla vaccinazione  determinati
branchi di volatili di particolare valore scientifico,  a  condizione
che siano prese tutte le misure  per  garantirne  la  protezione  sul
piano sanitario e che vengano sottoposti periodicamente  a  controllo
sierologico.