Art. 18. 1. Qualora la presenza della malattia venga confermata l'autorita' competente puo' disporre, ad integrazione delle altre misure di lotta di cui al presente regolamento, l'immediata vaccinazione d'emergenza sotto controllo ufficiale di specie individuate di volatili delimitando l'ambito territoriale ed il periodo entro cui deve essere effettuata; in tal caso, lo comunica al Ministero della sanita' che informa la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'evolversi della malattia e al programma di vaccinazione di emergenza. 2. Nel caso di cui al comma 1, e' vietato procedere alla vaccinazione o alla rivaccinazione dei volatili presenti nelle aziende sottoposte alle restrizioni di cui all'art. 4. 3. Nel caso di vaccinazione di emergenza di cui al comma 1: a) le specie di volatili da sottoporre a vaccinazione devono essere vaccinate al piu' presto; b) tutti i volatili delle specie individuate, nati o introdotti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione, devono essere o essere stati vaccinati; c) tutti i volatili delle specie individuate tenuti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione devono rimanere nell'azienda stessa per tutta la durata della campagna di vaccinazione, ad eccezione: 1) dei pulcini di un giorno che sono trasferiti in un'altra azienda situata nella zona di vaccinazione, dove saranno sottoposti a vaccinazione; 2) dei volatili trasportati direttamente per l'immediata macellazione in un macello situato nell'ambito della zona di vaccinazione. Lo spostamento dei volatili in un macello situato al di fuori della zona di vaccinazione e' consentito soltanto previa ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; d) ad ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui alla lettera a), puo' essere autorizzata l'uscita dalla zona di vaccinazione: 1) di pulcini di un giorno destinati alla produzione di carne che, nell'azienda di destinazione, tenuta sotto controllo finche' i volatili ivi trasferiti sono stati macellati, devono essere vaccinati; 2) di volatili vaccinati da oltre ventuno giorni e destinati all'immediata macellazione; 3) delle uova da cova deposte da volatili da produzione vaccinati da almeno ventuno giorni previa disinfezione delle uova stesse e degli imballaggi che le contengono. 4. Le misure di cui al comma 3, lettere b) e d), rimangono in applicazione per un periodo di novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui al comma 1 e possono essere prorogate per uno o piu' periodi ulteriori di 3 mesi. 5. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettere a) e b), l'autorita' competente puo' escludere dalla vaccinazione determinati branchi di volatili di particolare valore scientifico, a condizione che siano prese tutte le misure per garantirne la protezione sul piano sanitario e che vengano sottoposti periodicamente a controllo sierologico.