Art. 19. 
 1. Nel caso in cui vi sia il sospetto  che  piccioni  viaggiatori  o
uccelli tenuti in cattivita' possano essere infettati dalla malattia,
il  veterinario  ufficiale  mette  immediatamente  in  atto  i  mezzi
ufficiali di indagine per confermare o escludere  la  presenza  della
malattia stessa provvedendo al prelievo, in  particolare,  di  idonei
campioni  per  gli   esami   diagnostici   da   parte   dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente. 
 2. Allorche' e' notificato il sospetto di presenza  della  malattia,
l'autorita' competente pone la  piccionaia  o  l'azienda  interessata
sotto controllo ufficiale  e  dispone,  in  particolare,  che  nessun
piccione viaggiatore o uccello tenuto in cattivita' o tutto cio'  che
possa trasmettere la malattia lasci la piccionaia o l'azienda. 
 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2  sono  revocate  solo  quando  il
sospetto di malattia e' escluso dal veterinario ufficiale. 
 4. Non appena la malattia e'  ufficialmente  confermata  l'autorita'
competente, oltre  allo  svolgimento  di  un'indagine  epidemiologica
conformemente all'art. 7, dispone in alternativa: 
  a) l'applicazione ai piccioni viaggiatori o agli uccelli tenuti  in
cattivita' ed alle piccionaie o aziende infettate,  delle  misure  di
cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e) e g); 
  b) almeno il divieto di uscita dei  piccioni  viaggiatori  o  degli
uccelli tenuti in cattivita' dalla piccionaia o dall'azienda, per  la
durata minima di  sessanta  giorni  dopo  la  scomparsa  dei  sintomi
clinici della malattia e la distruzione o il trattamento di tutte  le
materie  o  i  rifiuti  che  possono  essere  stati  contaminati;  il
trattamento deve garantire la distruzione  di  tutti  i  virus  della
malattia anche in tutti i rifiuti accumulati nel  periodo  di  durata
del divieto. 
 5. L'autorita' competente trasmette al Ministero della sanita',  che
ne informa la Commissione europea  ove  necessario  per  la  corretta
applicazione  delle  misure  previste  dal  presente   articolo,   le
informazioni sulla  situazione  della  malattia  e  sulle  misure  di
controllo adottate, secondo il modello di cui all'allegato VI.