Art. 19. 1. Nel caso in cui vi sia il sospetto che piccioni viaggiatori o uccelli tenuti in cattivita' possano essere infettati dalla malattia, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto i mezzi ufficiali di indagine per confermare o escludere la presenza della malattia stessa provvedendo al prelievo, in particolare, di idonei campioni per gli esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente. 2. Allorche' e' notificato il sospetto di presenza della malattia, l'autorita' competente pone la piccionaia o l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che nessun piccione viaggiatore o uccello tenuto in cattivita' o tutto cio' che possa trasmettere la malattia lasci la piccionaia o l'azienda. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono revocate solo quando il sospetto di malattia e' escluso dal veterinario ufficiale. 4. Non appena la malattia e' ufficialmente confermata l'autorita' competente, oltre allo svolgimento di un'indagine epidemiologica conformemente all'art. 7, dispone in alternativa: a) l'applicazione ai piccioni viaggiatori o agli uccelli tenuti in cattivita' ed alle piccionaie o aziende infettate, delle misure di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e) e g); b) almeno il divieto di uscita dei piccioni viaggiatori o degli uccelli tenuti in cattivita' dalla piccionaia o dall'azienda, per la durata minima di sessanta giorni dopo la scomparsa dei sintomi clinici della malattia e la distruzione o il trattamento di tutte le materie o i rifiuti che possono essere stati contaminati; il trattamento deve garantire la distruzione di tutti i virus della malattia anche in tutti i rifiuti accumulati nel periodo di durata del divieto. 5. L'autorita' competente trasmette al Ministero della sanita', che ne informa la Commissione europea ove necessario per la corretta applicazione delle misure previste dal presente articolo, le informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo adottate, secondo il modello di cui all'allegato VI.