Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) volatile infetto: volatile in cui e' ufficialmente confermata la presenza della malattia, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente e, nel caso di focolai successivi, quando sono constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia; b) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenta sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia; c) volatile sospetto di contaminazione: volatile che e' stato esposto direttamente o indirettamente al virus della malattia di Newcastle; d) intruglio: i rifiuti solidi e liquidi provenienti da cucine, ristoranti o, eventualmente, da industrie che lavorano carni; e) autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche; f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorita' competente; g) piccione viaggiatore: piccione trasferito o destinato ad essere trasferito dalla sua piccionaia per essere liberato in modo da poter ritornare liberamente, volando, alla sua piccionaia o in qualsiasi altro luogo; h) piccionaia: struttura utilizzata per ospitare o allevare piccioni viaggiatori. 2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.
Note all'art. 2: - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del servizio sanitario nazionale. - Per quanto concerne il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, vedi note all'art. 1. L'art. 2 comma 2, del suddetto decreto cosi' recita: "2. Inoltre si intende per: a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite; d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova; e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu' breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo; g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario ed immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unita' zoologica; h) azienda: un impianto - che puo' includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attivita': 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; 3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento la cui attivita' consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; 4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilita' della competente unita' veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento; m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984; q) zona infetta: per le malattie enumerate all'allegato V, una zona che comprende, in funzione della situazione epizootologica del focolaio, un territorio ben delimitato ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km di raggio dal focolaio, inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza di un raggio di almeno 10 km; r) quarantena: installazione in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione".