Art. 2. 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) volatile infetto: volatile in cui e' ufficialmente confermata la
presenza  della  malattia,  a  seguito   di   un   esame   effettuato
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente e, nel caso  di
focolai successivi, quando sono constatati sintomi clinici o  lesioni
post mortem propri della malattia; 
  b) volatile sospetto d'infezione:  volatile  che  presenta  sintomi
clinici o lesioni  post  mortem  tali  da  indurre  a  sospettare  la
presenza della malattia; 
  c) volatile sospetto  di  contaminazione:  volatile  che  e'  stato
esposto direttamente o indirettamente  al  virus  della  malattia  di
Newcastle; 
  d) intruglio: i rifiuti solidi e  liquidi  provenienti  da  cucine,
ristoranti o, eventualmente, da industrie che lavorano carni; 
  e) autorita' competente: il Ministero della sanita'  o  l'autorita'
cui siano delegate le funzioni in materia  di  profilassi  e  polizia
veterinaria ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
successive modifiche; 
  f)  veterinario  ufficiale:   il   medico   veterinario   designato
dall'autorita' competente; 
  g) piccione viaggiatore: piccione trasferito o destinato ad  essere
trasferito dalla sua piccionaia per essere liberato in modo da  poter
ritornare liberamente, volando, alla sua piccionaia  o  in  qualsiasi
altro luogo; 
  h)  piccionaia:  struttura  utilizzata  per  ospitare  o   allevare
piccioni viaggiatori. 
 2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui  all'articolo
2, comma 2, di cui al regolamento emanato con decreto del  Presidente
della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche. 
 
          Note all'art. 2: 
            -  La  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   riguarda
          l'istituzione del servizio sanitario nazionale. 
            - Per quanto concerne il D.P.R. 3  marzo  1993,  n.  587,
          vedi note all'art.  1.  L'art.  2  comma  2,  del  suddetto
          decreto cosi' recita: 
            "2. Inoltre si intende per: 
             a) pollame: galline, tacchini,  faraone,  anatre,  oche,
          quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti  in
          cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione  di
          carne o di uova da consumo o della fornitura di  selvaggina
          da ripopolamento; 
             b) uova da cova: le uova  prodotte  dai  volatili  quali
          definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; 
             c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di  72
          ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre
          di Barberia possono essere state nutrite; 
             d) pollame riproduttore: i volatili di 72  ore  o  piu',
          destinati alla produzione di uova da cova; 
             e) pollame da reddito: i volatili  di  72  ore  o  piu',
          allevati per la produzione di carne o di uova da consumo  o
          per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; 
             f)  pollame  da  macellazione:   i   volatili   condotti
          direttamente al macello per essere abbattuti entro il  piu'
          breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo; 
             g)  branco:  l'insieme  dei  volatili  di  uguale  stato
          sanitario ed immunitario, allevati in uno stesso  locale  o
          recinto e che costituiscono un'unita' zoologica; 
             h)  azienda:  un  impianto  -  che  puo'  includere  uno
          stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione
          di pollame riproduttore o da reddito; 
             i) stabilimento: l'impianto  o  una  parte  di  impianto
          situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori
          d'attivita': 
              1) stabilimento di selezione: lo  stabilimento  la  cui
          attivita'  consiste  nella  produzione  di  uova  da   cova
          destinate alla produzione di pollame riproduttore; 
              2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento  la
          cui attivita' consiste nella produzione  di  uova  da  cova
          destinate alla produzione di pollame da reddito; 
              3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento  la  cui
          attivita' consiste nel garantire la  crescita  del  pollame
          fino allo stadio di produzione delle uova; 
              4)  incubatoio:  lo  stabilimento  la   cui   attivita'
          consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella
          fornitura di pulcini di un giorno; 
             l) veterinario abilitato: il veterinario  che  sotto  la
          responsabilita' della competente unita' veterinaria applica
          in uno stabilimento i controlli del presente regolamento; 
             m) laboratorio riconosciuto: l'istituto  zooprofilattico
          sperimentale competente per territorio; 
             n)  visita   sanitaria:   la   visita   effettuata   dal
          veterinario ufficiale  o  dal  veterinario  abilitato,  per
          procedere all'esame  dello  stato  sanitario  di  tutto  il
          pollame di uno stabilimento; 
             o) malattie soggette a  dichiarazione  obbligatoria:  le
          malattie indicate nell'allegato V; 
             p) focolaio: il focolaio secondo  la  definizione  della
          ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  6  ottobre  1984,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del  10  ottobre
          1984; 
             q) zona infetta: per le malattie enumerate  all'allegato
          V, una zona che comprende,  in  funzione  della  situazione
          epizootologica del focolaio, un territorio  ben  delimitato
          ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km  di  raggio
          dal  focolaio,  inclusa  a  sua  volta  in  una   zona   di
          sorveglianza di un raggio di almeno 10 km; 
             r) quarantena: installazione in cui il pollame e' tenuto
          in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto
          con   altri   volatili,   per   esservi    sottoposto    ad
          un'osservazione prolungata e per  subirvi  varie  prove  di
          controllo   nei   confronti   delle    malattie    indicate
          nell'allegato V; 
             s) macellazione sanitaria:  l'operazione  attraverso  la
          quale  vengono  abbattuti  e  distrutti,  con  le  garanzie
          sanitarie opportune,  compresa  la  disinfezione,  tutti  i
          volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti  tutti
          i prodotti infetti o sospetti di contaminazione".