Art. 20. 1. Al fine di evitare la trasmissione della malattia e di assicurare la distruzione del virus: a) per l'alimentazione dei volatili e' vietato utilizzare gli intrugli provenienti dai mezzi di trasporto internazionali come navi, veicoli per il trasporto terrestre o aerei; tali intrugli devono essere ammassati e distrutti sotto controllo ufficiale; b) gli intrugli diversi da quelli di cui alla lettera a) o i rifiuti di pollame possono essere utilizzati per l'alimentazione del pollame previa autorizzazione soltanto se gli stessi sono stati sottoposti, in impianti idonei, ad un appropriato trattamento termico.