Art. 20. 
 1. Al fine di evitare la trasmissione della malattia e di assicurare
la distruzione del virus: 
  a) per l'alimentazione  dei  volatili  e'  vietato  utilizzare  gli
intrugli provenienti dai mezzi di trasporto internazionali come navi,
veicoli per il trasporto terrestre  o  aerei;  tali  intrugli  devono
essere ammassati e distrutti sotto controllo ufficiale; 
  b) gli intrugli diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a)  o  i
rifiuti di pollame possono essere utilizzati per l'alimentazione  del
pollame previa autorizzazione  soltanto  se  gli  stessi  sono  stati
sottoposti,  in  impianti  idonei,  ad  un  appropriato   trattamento
termico.