Art. 21. 
 1. Il Ministero della sanita' predispone, sulla base dei criteri  di
cui all'allegato VII, un piano  di  emergenza  contenente  le  misure
nazionali da applicare  in  caso  di  insorgenza  della  malattia  di
Newcastle. 
 2. Il piano di  cui  al  comma  1  deve  consentire  l'accesso  alle
installazioni, alle  attrezzature  e  a  tutti  gli  altri  materiali
idonei,  necessari  per  una  rapida  ed  efficace  eradicazione  del
focolaio, nonche' recare l'indicazione precisa  del  quantitativo  di
vaccino necessario per una vaccinazione di emergenza. 
 3.  Il  piano  viene  presentato  alla   Commissione   europea   per
l'approvazione  e  successivamente,  con   le   eventuali   modifiche
apportate in sede comunitaria, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.