Art. 21. 1. Il Ministero della sanita' predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, un piano di emergenza contenente le misure nazionali da applicare in caso di insorgenza della malattia di Newcastle. 2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio, nonche' recare l'indicazione precisa del quantitativo di vaccino necessario per una vaccinazione di emergenza. 3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione e successivamente, con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.