Art. 3. 1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della malattia e' obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.
Nota all'art. 3: - Per quanto riguarda il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, vedi nota alle premese.