Art. 3. 
 1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento  della  malattia  e'
obbligatoria ed immediata secondo le procedure  di  cui  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320,  e  successive
modifiche. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - Per quanto riguarda il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320,
          vedi nota alle premese.