Art. 4. 
 1.  Qualora  in  un'azienda  siano  presenti  volatili  sospetti  di
infezione  o  di  contaminazione  dalla  malattia,   il   veterinario
ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a
confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo,  in
particolare, al prelievo di idonei campioni  per  i  necessari  esami
diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente. 
 2.  Non  appena  e'  notificato  un   caso   sospetto   d'infezione,
l'autorita' competente pone  l'azienda  interessata  sotto  controllo
ufficiale, disponendo in particolare che: 
  a) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili
presenti nell'azienda per specie e categoria con  l'indicazione,  per
ciascuna di esse, del  numero  dei  volatili  morti,  di  quelli  che
presentano sintomi  clinici  e  di  quelli  apparentemente  sani;  il
registro deve essere costantemente aggiornato  per  tener  conto  dei
volatili nati e morti nel  corso  del  periodo  in  cui  si  sospetta
l'infezione, essere esibito su richiesta e tenuto a disposizione  del
veterinario ufficiale per i controlli; 
  b) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti  nei  locali
in cui sono allevati o isolati  in  altri  locali  in  modo  che  non
vengano in contatto con altri volatili; 
  c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda; 
  d) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da  e  per
l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili  e  di  veicoli
nonche' il movimento  di  carni  e  carcasse  di  volatili,  mangimi,
materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o  quant'altro  possa
essere veicolo della malattia; 
  e) sia vietata l'uscita  di  uova  dall'azienda,  ad  eccezione  di
quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la
fabbricazione  o  il  trattamento  degli  ovoprodotti   conformemente
all'articolo 8 del decreto legislativo 4  febbraio  1993,  n.  65,  e
successive modifiche; tali  uova  devono  essere  trasportate  previa
autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'  competente  nel  rispetto
delle condizioni di cui all'allegato I; 
  f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate  ed
alle uscite  dei  locali  e  dell'azienda  in  cui  i  volatili  sono
allevati; 
  g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente
all'articolo 7. 
 3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui  al  comma
2, il proprietario o  detentore  dell'azienda  nella  quale  vi  sono
volatili  sospetti  di  infezione  e'  tenuto   al   rispetto   delle
disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della  lettera
g). 
 4. L'autorita' competente puo' estendere ad altre  aziende  tutte  o
parte  delle  misure  di  cui  al  comma  2  qualora,   in   funzione
dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di  eventuali
contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia,
vi  siano  fondati  motivi  per   ritenere   possibile   un'eventuale
contaminazione. 
 5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando
il sospetto  della  presenza  della  malattia  non  sia  escluso  dal
veterinario ufficiale. 
 
          Note all'art. 4: 
            - Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, riguarda l'attuazione
          della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi  igienici
          e sanitari  relativi  alla  produzione  ed  immissione  sul
          mercato degli ovoprodotti. L'art. 8  del  suddetto  decreto
          cosi' recita: 
            "Art. 8 (Procedura di riconoscimento degli stabilimenti).
          - 1. Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita'  degli
          stabilimenti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di  essi
          e ne redige un elenco ufficiale. 
            2. Il riconoscimento di  idoneita'  sostituisce  solo  ai
          fini  del  presente   decreto   l'autorizzazione   prevista
          dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 
            3. Ai fini del riconoscimento di idoneita',  il  titolare
          responsabile dello stabilimento di cui all'art. 29  lettera
          c) presenta al Ministero della sanita' un'istanza corredata
          dalla  documentazione   relativa   alla   sussistenza   dei
          requisiti strutturali e funzionali  previsti  dal  presente
          decreto,  unitamente  al  parere  della  U.S.L.  competente
          comprovante  l'idoneita'  tecnica  dello  stabilimento   ad
          avviare la produzione;  copia  dell'istanza  viene  inviata
          alla regione o alla provincia autonoma interessata. 
            4. Il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla
          ricezione della documentazione di  cui  al  comma  3,  puo'
          effettuare i necessari accertamenti. 
            5. Al  completamento  dell'istruttoria,  e  non  oltre  i
          centottanta giorni dalla ricezione della documentazione, il
          Ministro della sanita' provvede, con  proprio  decreto,  al
          rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 
            6. L'unita' sanitaria locale sottopone gli stabilimenti a
          regolari  controlli  per  verificare  la  sussistenza   dei
          requisiti degli impianti riconosciuti idonei. 
            7. Il Ministero della  sanita'  procede  annualmente,  in
          collaborazione   con   le   regioni   e    le    UU.SS.LL.,
          all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione  a
          sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei,  ai  fini
          anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive  e  dei
          criteri di valutazione adottati. 
            8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, il Ministro della sanita' indica  con
          proprio  provvedimento  la   documentazione   da   allegare
          all'istanza di cui al comma 3".