Art. 5. 1. Quando la diagnosi della malattia e' ufficialmente confermata l'autorita' competente dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, l'applicazione delle seguenti misure: a) immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tali operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia; b) distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame; il trattamento deve essere eseguito in conformita' alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus di Newcastle eventualmente presente; c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia; d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia e sorveglianza ufficiale dei pulcini gia' nati da tali uova, fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza in essi del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, se non sono state precedentemente disinfettate in modo corretto; e) ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), effettuazione della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonche' dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11; f) divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e); g) effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale. 3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia e' stata confermata, facciano sospettare una eventuale contaminazione. 4. L'autorita' competente puo' non applicare le misure di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nel caso in cui venga isolato, in un gruppo di volatili che non presenta alcun sintomo clinico della malattia, un ceppo del virus di Newcastle con un indice di patogenicita' intracerebrale (ICPI) compreso tra 0,7 e 1,2 per il quale il laboratorio comunitario di riferimento abbia dimostrato la provenienza da un vaccino vivo attenuato della malattia, a condizione che l'azienda interessata sia sottoposta a controllo ufficiale per un periodo di trenta giorni disponendo in particolare che: a) siano applicate le misure di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), ed f); b) nessun volatile lasci l'azienda se non per essere destinato direttamente ad un macello designato dall'autorita' competente ed ivi condotto, previa informazione dell'invio all'autorita' responsabile di tale macello, per essere, non appena arrivato, tenuto ed abbattuto separatamente dagli altri volatili. 5. Le carni fresche dei volatili di cui al comma 4, lettera b), devono recare il bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche.
Note all'art. 5: - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile. L'art. 5, comma 1, suddetto decreto cosi' recita: "1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, se sono destinate ad essere commercializzate come carni fresche negli scambi intracomunitari, le carni fresche di volatili da cortile, non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), primo periodo, possono essere contrassegnate conformemente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, purche' il bollo ivi previsto sia: a) contrassegnato in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili; b) sostituito dal bollo unico speciale costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, contrassegnato conformemente alla lettera a)".