Art. 5. 
 1. Quando la diagnosi della  malattia  e'  ufficialmente  confermata
l'autorita' competente dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo
4, l'applicazione delle seguenti misure: 
  a) immediato abbattimento in loco  di  tutti  i  volatili  presenti
nell'azienda e  distruzione  delle  carcasse  dei  volatili  morti  o
abbattuti e di tutte le uova; tali operazioni devono essere  eseguite
in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia; 
  b) distruzione o  apposito  trattamento  di  tutti  i  materiali  o
rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e  letame;
il trattamento deve essere eseguito in  conformita'  alle  istruzioni
impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di  assicurare
la distruzione del virus di Newcastle eventualmente presente; 
  c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle  carni
dei volatili macellati durante il  periodo  presunto  di  incubazione
della malattia; 
  d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite
dall'azienda  durante  il  periodo  presunto  di  incubazione   della
malattia e sorveglianza ufficiale dei pulcini gia' nati da tali uova,
fino a quando ulteriori accertamenti non  escludano  la  presenza  in
essi del virus della malattia; individuazione, per quanto  possibile,
e distruzione delle uova da consumo  deposte  e  uscite  dall'azienda
durante il periodo presunto di incubazione  della  malattia,  se  non
sono state precedentemente disinfettate in modo corretto; 
  e)  ultimate  le  operazioni  di  cui  alle  lettere   a)   e   b),
effettuazione  della  pulizia  e  disinfezione  dei  locali   adibiti
all'allevamento dei volatili,  delle  zone  circostanti  nonche'  dei
veicoli  utilizzati  per  il  trasporto  e  di  tutto  il   materiale
potenzialmente contaminato, conformemente alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 11; 
  f) divieto di ripopolamento dell'azienda  con  volatili  prima  che
siano  trascorsi  almeno  ventuno  giorni  dal  completamento   delle
operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e); 
  g)   effettuazione   dell'indagine   epidemiologica   conformemente
all'articolo 7. 
 2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b),  c),  d)  ed  e)
sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale. 
 3. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1
ad altre aziende vicine qualora la loro ubicazione, la  topografia  o
un contatto con l'azienda in cui la  malattia  e'  stata  confermata,
facciano sospettare una eventuale contaminazione. 
 4. L'autorita' competente puo' non applicare le  misure  di  cui  al
comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f),  nel  caso  in  cui  venga
isolato, in un gruppo di volatili  che  non  presenta  alcun  sintomo
clinico della malattia, un ceppo del virus di Newcastle con un indice
di patogenicita' intracerebrale (ICPI) compreso tra 0,7 e 1,2 per  il
quale il laboratorio comunitario di riferimento abbia  dimostrato  la
provenienza da un vaccino vivo attenuato della malattia, a condizione
che l'azienda interessata sia sottoposta a controllo ufficiale per un
periodo di trenta giorni disponendo in particolare che: 
  a) siano applicate le  misure  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettere a), b), d), e), ed f); 
  b) nessun volatile lasci l'azienda  se  non  per  essere  destinato
direttamente ad un macello designato dall'autorita' competente ed ivi
condotto, previa informazione dell'invio  all'autorita'  responsabile
di tale macello, per essere, non appena arrivato, tenuto ed abbattuto
separatamente dagli altri volatili. 
 5. Le carni fresche dei volatili di cui  al  comma  4,  lettera  b),
devono recare il bollo sanitario previsto all'articolo  5,  comma  1,
del regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche. 
 
          Note all'art. 5: 
            - Il  D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  558,  riguarda  il
          regolamento per  l'attuazione  della  direttiva  91/494/CEE
          relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e
          le importazioni in provenienza  da  Paesi  terzi  di  carni
          fresche di volatili da cortile. L'art. 5, comma 1, suddetto
          decreto cosi' recita: 
            "1. In deroga a quanto  disposto  dall'art.  4,  se  sono
          destinate ad essere  commercializzate  come  carni  fresche
          negli scambi intracomunitari, le carni fresche di  volatili
          da  cortile,  non  conformi  alle   disposizioni   previste
          dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d),  primo  periodo,
          possono  essere  contrassegnate  conformemente  al   citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   503/1982,
          purche' il bollo ivi previsto sia: 
             a)  contrassegnato  in  modo  che  al  bollo   sanitario
          definito nell'allegato I, capitolo X, punto  44.1,  lettere
          a) e b) del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 503/1982, si sovrapponga una croce obliqua  composta  da
          due segmenti perpendicolari intersecantisi  al  centro  del
          bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino
          leggibili; 
             b) sostituito dal bollo unico  speciale  costituito  dal
          bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto
          44, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 503/1982, contrassegnato  conformemente  alla
          lettera a)".