Art. 6. 
 1. Nel caso di azienda infetta costituita da  unita'  di  produzione
distinte il Ministero della sanita'  puo',  sulla  base  dei  criteri
stabiliti    dalla    Commissione    europea,    stabilire    deroghe
all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per  le
unita' di produzione nelle quali la malattia non si e' manifestata, a
condizione che il veterinario ufficiale abbia  accertato  ed  attesti
per tali unita' che vi e' un'effettiva  e  completa  separazione  dei
volatili per quanto riguarda le operazioni di  stabulazione,  governo
ed alimentazione, tale da impedire la propagazione  del  virus  della
malattia da un'unita' all'altra.