Art. 6. 1. Nel caso di azienda infetta costituita da unita' di produzione distinte il Ministero della sanita' puo', sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unita' di produzione nelle quali la malattia non si e' manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti per tali unita' che vi e' un'effettiva e completa separazione dei volatili per quanto riguarda le operazioni di stabulazione, governo ed alimentazione, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unita' all'altra.