Art. 7. 1. L'indagine epidemiologica e' tesa ad accertare: a) la durata del periodo durante il quale la malattia puo' essere stata presente nell'azienda o nella piccionaia: b) la probabile origine della malattia nell'azienda o nella piccionaia e l'identificazione delle altre aziende o piccionaie in cui si trovano volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli tenuti in cattivita' che possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus; c) i movimenti di persone, volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli tenuti in cattivita' o di altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonche' di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o nella piccionaia o in provenienza da esse. 2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanita' e al servizio veterinario delle regioni o provincie autonome interessate.