Art. 7. 
 1. L'indagine epidemiologica e' tesa ad accertare: 
  a) la durata del periodo durante il quale la malattia  puo'  essere
stata presente nell'azienda o nella piccionaia: 
  b)  la  probabile  origine  della  malattia  nell'azienda  o  nella
piccionaia e l'identificazione delle altre aziende  o  piccionaie  in
cui si trovano volatili, piccioni viaggiatori o altri uccelli  tenuti
in cattivita' che possono essere stati infettati o contaminati  dalla
stessa fonte di virus; 
  c) i movimenti di persone, volatili, piccioni viaggiatori  o  altri
uccelli tenuti in cattivita' o di altri animali, veicoli, uova, carni
e carcasse, nonche' di qualsiasi materiale o materia che possano aver
veicolato il virus della malattia nell'azienda o nella  piccionaia  o
in provenienza da esse. 
 2.  Le  risultanze  dell'indagine   epidemiologica   devono   essere
immediatamente inviate al  Ministero  della  sanita'  e  al  servizio
veterinario delle regioni o provincie autonome interessate.