Art. 8. 
 1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i
volatili  di  un'azienda  possano   essere   stati   contaminati   in
conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in  qualsiasi
altro modo, tale azienda e' sottoposta  a  controllo  ufficiale  allo
scopo di: 
  a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia; 
  b) procedere al censimento, alla registrazione nonche' al controllo
dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda; 
  c) applicare, se del caso, le misure di cui al successivo comma 2. 
 2.  Allorche'  un'azienda  e'  sottoposta  a   controllo   ufficiale
conformemente al comma 1, l'autorita' competente vieta  l'uscita  dei
volatili,  salvo  che  per  il  loro  trasferimento  diretto,   sotto
controllo ufficiale e previa autorizzazione, ad un  macello  ai  fini
della immediata  macellazione;  tale  autorizzazione  e'  concessa  a
condizione che il veterinario ufficiale  abbia  sottoposto  ad  esame
clinico i volatili in modo da escludere la  presenza  della  malattia
nell'azienda stessa. 
 3. Le misure di cui al comma 2, sono applicate  per  un  periodo  di
almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui puo'  essersi
verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per
un periodo minimo  di  sette  giorni  dalla  data  di  sottoposizione
dell'azienda a controllo ufficiale. 
 4. L'autorita' competente, qualora le condizioni lo consentano, puo'
limitare l'applicazione delle misure di cui al presente  articolo  ad
una parte dell'azienda ed ai volatili  che  si  trovano  in  essa,  a
condizione  che  i  medesimi  siano  stati   tenuti   in   precedenza
completamente separati dalla restante parte dell'azienda  per  quanto
riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le  relative
operazioni siano state eseguite da altro personale. 
 5. Se il  veterinario  ufficiale  ha  motivo  di  sospettare  che  i
piccioni viaggiatori o tutta la piccionaia  siano  stati  contaminati
dal virus della malattia, attua tutte le misure appropriate affinche'
la piccionaia sia sottoposta a misure restrittive, tra cui il divieto
di spostare i piccioni viaggiatori fuori della piccionaia per ventuno
giorni.