Art. 8. 1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda e' sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di: a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia; b) procedere al censimento, alla registrazione nonche' al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda; c) applicare, se del caso, le misure di cui al successivo comma 2. 2. Allorche' un'azienda e' sottoposta a controllo ufficiale conformemente al comma 1, l'autorita' competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto, sotto controllo ufficiale e previa autorizzazione, ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale autorizzazione e' concessa a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame clinico i volatili in modo da escludere la presenza della malattia nell'azienda stessa. 3. Le misure di cui al comma 2, sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui puo' essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale. 4. L'autorita' competente, qualora le condizioni lo consentano, puo' limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in essa, a condizione che i medesimi siano stati tenuti in precedenza completamente separati dalla restante parte dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da altro personale. 5. Se il veterinario ufficiale ha motivo di sospettare che i piccioni viaggiatori o tutta la piccionaia siano stati contaminati dal virus della malattia, attua tutte le misure appropriate affinche' la piccionaia sia sottoposta a misure restrittive, tra cui il divieto di spostare i piccioni viaggiatori fuori della piccionaia per ventuno giorni.