Art. 9. 
 1. L'autorita' competente, non appena la presenza della malattia nei
volatili e' ufficialmente confermata, delimita,  intorno  all'azienda
infetta, una zona di protezione del raggio  minimo  di  3  chilometri
all'interno di una zona di  sorveglianza  del  raggio  minimo  di  10
chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori  di
ordine  geografico,  amministrativo,  ecologico   ed   epizootologico
connessi alla malattia, nonche' delle strutture di controllo. 
 2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure: 
  a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; 
  b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con
esame clinico dei volatili presenti,  compreso,  ove  necessario,  il
prelievo di campioni per esami di laboratorio; le  visite  effettuate
ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro; 
  c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati  o
in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati; 
  d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione  agli  ingressi  ed
alle uscite delle aziende; 
  e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione
dei volatili, delle carcasse di volatili e delle  uova,  nonche'  dei
veicoli adibiti al trasporto di  volatili,  di  carcasse  e  di  uova
all'interno della zona; e' vietato il  trasporto  di  volatili  fatta
eccezione per il  transito,  attraverso  la  zona,  sui  grandi  assi
stradali o ferroviari; 
  f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda
in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3; 
  g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere  usate
di volatili senza preventiva autorizzazione; 
  h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni  di  volatili  o
altri uccelli. 
 3. L'autorita' competente, in deroga al divieto di cui al  comma  2,
lettera f), puo' autorizzare il trasporto di: 
  a) volatili destinati direttamente alla macellazione  immediata  in
un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di
impossibilita', in un altro designato dall'autorita' competente al di
fuori di tale zona. Le  carni  di  tali  volatili  devono  recare  lo
speciale  bollo  sanitario  previsto  all'art.  5,   comma   1,   del
regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1992, n. 558; 
  b) pulcini di un giorno o  pollastre  pronte  per  la  deposizione,
destinati  direttamente  ad  una  azienda,  situata  nella  zona   di
sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri  volatili.
Se non e' possibile assicurare il  trasporto  in  un'azienda  situata
nella zona  di  sorveglianza  e'  autorizzato,  previo  ricorso  alla
procedura comunitaria, il trasporto di pulcini  di  un  giorno  o  di
pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della
zona  di  sorveglianza.  L'azienda  di   destinazione   deve   essere
sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1; 
  c)  uova  da  cova,  destinate  direttamente   ad   un   incubatoio
individuato  dall'autorita'  competente,  previa  disinfezione  delle
stesse uova e degli imballaggi che le contengono. 
 4. L'autorizzazione per  gli  spostamenti  di  cui  al  comma  3  e'
subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da
parte  del  veterinario  ufficiale;  gli  spostamenti  devono  essere
effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e
disinfettati prima e dopo l'impiego. 
 5. Le misure applicate nella zona di protezione  restano  in  vigore
per  almeno  ventuno  giorni  dopo  l'esecuzione   delle   operazioni
preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate
conformemente  all'articolo  11;  dopo  tale  periodo  la   zona   di
protezione entra a far parte della zona di sorveglianza. 
 6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure: 
  a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; 
  b)  controllo  dei  movimenti  dei  volatili  e  di  uova  da  cova
nell'ambito della zona; 
  c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i  primi  quindici
giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente,  previa
autorizzazione, in un macello, designato  dall'autorita'  competente,
situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di  tali  volatili
devono recare lo speciale bollo sanitario  previsto  all'articolo  5,
comma 1, del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche; 
  d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso  in
cui  siano  trasportate,  previa  autorizzazione,  ad  un  incubatoio
individuato dall'autorita' competente; prima della spedizione le uova
e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati; 
  e) divieto di uscita dalla zona di  concime  e  lettiere  usate  di
volatili; 
  f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni  di  volatili  o
altri uccelli; 
  g) ferme restando le disposizioni di cui  alle  lettere  a)  e  b),
divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui
grandi assi stradali o ferroviari. 
 7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in  vigore
per  almeno  trenta  giorni  dopo   l'esecuzione   delle   operazioni
preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda  infetta  eseguite
conformemente all'articolo 11. 
 8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte
del territorio di altri Stati  membri,  il  Ministero  della  sanita'
collabora  con  le  autorita'  competenti  di  questi   Stati   nella
delimitazione  delle  zone;  se  necessario  la  delimitazione  viene
effettuata con ricorso alla procedura comunitaria. 
 9. Se l'indagine epidemiologica, di cui all'articolo 7, conferma che
il focolaio e' dovuto  ad  una  infezione  che  non  presenta  alcuna
estensione, la dimensione delle zone di protezione e di  sorveglianza
e la durata di applicazione  delle  relative  misure  possono  essere
ridotte con ricorso alla procedura comunitaria. 
 
          Note all'art. 9: 
            - Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558,
          vedi note all'art. 5.