Art. 9. 1. L'autorita' competente, non appena la presenza della malattia nei volatili e' ufficialmente confermata, delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 chilometri all'interno di una zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonche' delle strutture di controllo. 2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, compreso, ove necessario, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro; c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati; d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende; e) controllo dei movimenti del personale addetto alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonche' dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona; e' vietato il trasporto di volatili fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali o ferroviari; f) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3; g) divieto di spostamento o spandimento di letame o lettiere usate di volatili senza preventiva autorizzazione; h) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli. 3. L'autorita' competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera f), puo' autorizzare il trasporto di: a) volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilita', in un altro designato dall'autorita' competente al di fuori di tale zona. Le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558; b) pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili. Se non e' possibile assicurare il trasporto in un'azienda situata nella zona di sorveglianza e' autorizzato, previo ricorso alla procedura comunitaria, il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata fuori della zona di sorveglianza. L'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1; c) uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio individuato dall'autorita' competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono. 4. L'autorizzazione per gli spostamenti di cui al comma 3 e' subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego. 5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza. 6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure: a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona; c) divieto di uscita dei volatili dalla zona per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente, previa autorizzazione, in un macello, designato dall'autorita' competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche; d) divieto di uscita dalla zona di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, previa autorizzazione, ad un incubatoio individuato dall'autorita' competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati; e) divieto di uscita dalla zona di concime e lettiere usate di volatili; f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli; g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari. 7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11. 8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanita' collabora con le autorita' competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata con ricorso alla procedura comunitaria. 9. Se l'indagine epidemiologica, di cui all'articolo 7, conferma che il focolaio e' dovuto ad una infezione che non presenta alcuna estensione, la dimensione delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata di applicazione delle relative misure possono essere ridotte con ricorso alla procedura comunitaria.
Note all'art. 9: - Per quanto concerne il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, vedi note all'art. 5.