ALLEGATO I AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA e) In caso di autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai fini del trasporto delle uova da un'azienda sospetta soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 2, lett. e), verso uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione ed il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di seguito denominato "stabilimento designato", dovranno essere rispettate le condizioni seguenti: 1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno: a) soddisfare i requisiti del capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65; b) essere inviate direttamente dall'azienda sospetta allo stabilimento designato; ogni spedizione dovra' essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale dell'azienda sospetta e dovra' restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato; 2) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta informa l'autorita' competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviargli le uova; 3) l'autorita' competente responsabile dello stabilimento designato si assicura che: a) le uova di cui al punto 1, lett. b), siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non siano trattate; b) i gusci delle uova di cui alla lett. a) siano considerati materiale ad alto rischio conformemente all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, e siano trattati conformemente ai requisiti del capitolo II di tale decreto; c) il materiale d'imballaggio, i veicoli utilizzati per il trasporto delle uova di cui al punto 1), lett. b), nonche' tutti i luoghi con cui le uova sono entrate in contatto siano puliti e disinfettati in modo tale che qualsiasi virus della malattia di Newcastle sia distrutto; d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta sia informato di qualsiasi spedizione di uova trattate.
Note all'allegato I: - Per quanto riguarda l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 65, vedi nota all'art. 4. Il capitolo IV dell'allegato del suddetto decreto legislativo cosi' recita: "PRESCRIZIONE RELATIVE ALLE UOVA DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI D'UOVO 1) Le uova destinate alla fabbricazione di prodotti d'uovo, devono essere consegnate agli stabilimenti autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento del consiglio CEE n. 1907/90 del 26 giugno 1990 e del regolamento della commissione CEE n. 1274/91 del 15 maggio 1991 che hanno rispettivamente sostituito i regolamenti CEE n. 2772/75 e 95/60 in materia di norme di commercializzazione applicabili alle uova. 2) Per la fabbricazione di prodotti d'uovo possono essere utilizzate soltanto le uova di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, non incufate, adatte al consumo umano, con guscio completamente sviluppato e privo di incrinature. 3) In deroga alla disposizione di cui al punto 2), le uova incrinate possono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti d'uovo, purche' siano state consegnate direttamente dal centro di imballaggio o dell'azienda produttrice ad uno stabilimento riconosciuto dove devono essere rotte al piu' presto. 4) Le uova e i prodotti d'uovo non adatti al consumo umano debbono essere rimossi e denaturati in modo da non poter essere riutilizzati per il consumo umano, essi debbono essere immediatamente depositati conformemente al capitolo II, punto 3". - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE. L'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo cosi' recita: "Ai fini del presente decreto si intende per: (Omissis); 2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine animale di cui all'art. 3".