(ALLEGATO 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I 
AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE  ALL'ART.
4, COMMA 2, LETTERA e) 
  In caso di autorizzazione rilasciata dall'autorita'  competente  ai
fini del trasporto delle uova da un'azienda  sospetta  soggetta  alle
disposizioni dell'art. 4, comma 2, lett. e), verso  uno  stabilimento
riconosciuto per la fabbricazione ed il trattamento degli ovoprodotti
conformemente all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio
1993, n. 65, di seguito denominato "stabilimento designato", dovranno
essere rispettate le condizioni seguenti: 
   1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno: 
    a) soddisfare  i  requisiti  del  capitolo  IV  dell'allegato  al
decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65; 
    b)  essere  inviate  direttamente  dall'azienda   sospetta   allo
stabilimento designato; ogni spedizione dovra' essere sigillata prima
della partenza dal  veterinario  ufficiale  dell'azienda  sospetta  e
dovra' restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino  allo
stabilimento designato; 
   2)  il  veterinario  ufficiale   dell'azienda   sospetta   informa
l'autorita' competente dello stabilimento  designato  dell'intenzione
di inviargli le uova; 
   3)  l'autorita'   competente   responsabile   dello   stabilimento
designato si assicura che: 
    a) le uova di cui al punto 1, lett. b), siano  mantenute  isolate
dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non  siano
trattate; 
    b) i gusci delle uova di cui  alla  lett.  a)  siano  considerati
materiale ad alto rischio conformemente  all'art.  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 14  febbraio  1992,  n.  508,  e  siano  trattati
conformemente ai requisiti del capitolo II di tale decreto; 
    c) il  materiale  d'imballaggio,  i  veicoli  utilizzati  per  il
trasporto delle uova di cui al punto 1), lett. b),  nonche'  tutti  i
luoghi con cui le uova  sono  entrate  in  contatto  siano  puliti  e
disinfettati in modo tale  che  qualsiasi  virus  della  malattia  di
Newcastle sia distrutto; 
    d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta  sia  informato
di qualsiasi spedizione di uova trattate. 
 
          Note all'allegato I: 
            - Per quanto riguarda l'art. 8, comma  1,  del  D.Lgs.  4
          febbraio 1993, n. 65, vedi nota all'art. 4. 
            Il  capitolo  IV  dell'allegato  del   suddetto   decreto
          legislativo cosi' recita: 
                       "PRESCRIZIONE RELATIVE ALLE UOVA 
                DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI D'UOVO 
            1) Le  uova  destinate  alla  fabbricazione  di  prodotti
          d'uovo,  devono   essere   consegnate   agli   stabilimenti
          autorizzati conformemente alle disposizioni del regolamento
          del consiglio CEE n. 1907/90  del  26  giugno  1990  e  del
          regolamento della commissione CEE n. 1274/91 del 15  maggio
          1991 che hanno rispettivamente sostituito i regolamenti CEE
          n.   2772/75   e   95/60   in   materia   di    norme    di
          commercializzazione applicabili alle uova. 
            2) Per la fabbricazione di prodotti d'uovo possono essere
          utilizzate soltanto le uova di cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera a), del presente decreto, non incufate,  adatte  al
          consumo umano, con guscio completamente sviluppato e  privo
          di incrinature. 
            3) In deroga alla disposizione di cui  al  punto  2),  le
          uova   incrinate   possono   essere   utilizzate   per   la
          fabbricazione  di  prodotti  d'uovo,  purche'  siano  state
          consegnate  direttamente  dal  centro  di   imballaggio   o
          dell'azienda produttrice ad uno  stabilimento  riconosciuto
          dove devono essere rotte al piu' presto. 
            4) Le uova e i prodotti  d'uovo  non  adatti  al  consumo
          umano debbono essere rimossi e denaturati in  modo  da  non
          poter  essere  riutilizzati  per  il  consumo  umano,  essi
          debbono essere immediatamente depositati  conformemente  al
          capitolo II, punto 3". 
            -  Il  D.Lgs.  14  dicembre  1992,   n.   508,   concerne
          l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del  Consiglio  del
          27 novembre 1990, che stabilisce  le  norme  sanitarie  per
          l'eliminazione,  la  trasformazione  e   l'immissione   sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti patogeni  degli  alimenti  per  animali  di  origine
          animale o a base di  pesce  e  che  modifica  la  direttiva
          90/425/CEE.  L'art.  2,  comma  2,  del  suddetto   decreto
          legislativo cosi' recita: 
            "Ai fini del presente decreto si intende per: 
             (Omissis); 
            2) materiali ad alto rischio: rifiuti di origine  animale
          di cui all'art. 3".