ALLEGATO VII CRITERI MINIMI PER I PIANI DI INTERVENTO I piani di intervento devono prevedere almeno: 1) la creazione di un nucleo di emergenza a livello nazionale, incaricato del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate dallo Stato membro interessato; 2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale; 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilita'; 4) la possibilita', per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio; 5) la disponibilita' di attrezzature e materiale adatti per la corretta esecuzione delle misure di emergenza; 6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di infezione o contagio sospetti o confermati, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse; 7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure sul posto ed alle procedure amministrative; 8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, la capacita' necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni); 9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la malattia di Newcastle ritenuto necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza; 10) le disposizioni regolamentari per realizzare piani di intervento.