(ALLEGATO 7 - art. 1)
                            ALLEGATO VII 
              CRITERI MINIMI PER I PIANI DI INTERVENTO 
  I piani di intervento devono prevedere almeno: 
   1) la creazione di un nucleo di  emergenza  a  livello  nazionale,
incaricato del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate
dallo Stato membro interessato; 
   2) un elenco dei centri locali di emergenza  dotati  di  strutture
adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a  livello
locale; 
   3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle  misure
di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilita'; 
   4) la possibilita', per qualsiasi centro locale di  emergenza,  di
contattare rapidamente le persone  o  organizzazioni  direttamente  o
indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio; 
   5) la disponibilita' di attrezzature e  materiale  adatti  per  la
corretta esecuzione delle misure di emergenza; 
   6) istruzioni dettagliate sulle azioni  da  adottare  in  caso  di
infezione o contagio sospetti o confermati, comprendenti i  mezzi  di
distruzione delle carcasse; 
   7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle
conoscenze relative  alle  procedure  sul  posto  ed  alle  procedure
amministrative; 
   8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per  gli  esami  post
mortem,  la  capacita'  necessaria   per   gli   esami   sierologici,
istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida
(a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido  di
campioni); 
   9) precisioni  relative  al  quantitativo  di  vaccini  contro  la
malattia di Newcastle ritenuto necessario in caso di ripristino della
vaccinazione di emergenza; 
   10)  le  disposizioni  regolamentari  per  realizzare   piani   di
intervento.