Art. 9 (Disposizioni comuni) 1. La documentazione relativa all'attestazione di conformita', le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potra' fare riferimento anche alla lingua in uso nel Paese di destinazione. 2. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformita' rilasciati nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse. 3. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformita' rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea. Contro tale provvedimento l'interessato puo' presentare ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, comunica, entro 60 giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi di cui all'art. 1l, ai fini dell'eventuale riesame della procedura. 4. Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato e' altresi' valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell'articolo 10, comma 3.