(Allegato)
                              ALLEGATO 
 All'articolo 1: 
   al comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
gestione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  della   meccanizzazione   in
agricoltura e' affidata alle regioni.". 
  All'articolo 3: 
   al comma 2, capoverso 12-bis, secondo periodo, le  parole:  "entro
il  giorno  20"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  l'ultimo
giorno"; 
   al  comma  3,  le  parole:  "entro  il  30  settembre  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997"; 
   al comma 4, dopo le  parole:  "l'AIMA  adotta"  sono  inserite  le
seguenti: "a partire dal 1 gennaio 1997"; 
   al comma 5, le parole: "almeno il 50 per  cento  dei  quantitativi
sia  attribuito  nella  regione  o  nella   provincia   autonoma   di
provenienza" sono sostituite dalle seguenti:  "i  quantitativi  siano
totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia  autonoma  di
provenienza"; alla lettera c), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: ", la cui complessiva produzione annuale non  superi  le  200
tonnellate"; e dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) altri produttori a cui e' stata ridotta  la  quota  B  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,  n.  46,
nei limiti della quota ridotta."; 
   dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
   "5-bis. La riassegnazione  delle  quote  e'  effettuata  dall'AIMA
nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un
periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle  domande.
Ove in tali  regioni  o  province  autonome  non  vengano  presentate
domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore  alle
disponibilita', l'AIMA provvede ad attribuire le quote non  assegnate
su base nazionale."; 
   dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. Il termine per la  iscrizione  delle  imprese  agricole  e
delle societa' semplici presso le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della  Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, e' prorogato fino al 31 dicembre 1996. 
  6-ter.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  alla
registrazione delle singole aziende  agricole  presso  le  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di   cui   alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,  si  puo'
provvedere  d'ufficio  su  iniziativa  dell'ispettorato   provinciale
dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei
masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura". 
  All'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte  di  un  produttore
non comporta alcuna riduzione delle quote  precedentemente  spettanti
al produttore medesimo. 
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4  dell'articolo  18
del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569,
sono abrogati. 
  1-quater. All'articolo 10 della legge 26  novembre  1992,  n.  468,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  '2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati  in
forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o  delle
province autonome.'". 
  All'articolo 5: 
   al comma  1,  dopo  le  parole:  "da  destinare"  e'  inserita  la
seguente: "prevalentemente"; le  parole:  "in  uffici  statali"  sono
sostituite dalle seguenti: "in uffici delle amministrazioni  o  degli
enti di cui al presente comma"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Alle  equiparazioni  tra  le  professionalita'  possedute  dai
dipendenti  della  Federconsorzi,   assunti   nelle   amministrazioni
pubbliche ai sensi  del  presente  decreto  e  del  decreto-legge  29
settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali  delle
amministrazioni  pubbliche  predette  si  provvede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e
della previdenza sociale"; 
   al comma 5, primo periodo, la  parola:  "iniziale"  e'  soppressa;
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "nei  limiti  delle
disponibilita' di bilancio esistenti"; 
   al comma 6, primo periodo, le parole: "entro il  15  maggio  1996"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1996"; 
   al comma 7, le parole: "15  maggio  1996"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1996". 
  All'articolo 9: 
   al comma 5, le parole: ", che non compete all'impresa la quale non
rispetti  il  contratto  collettivo  nazionale   di   lavoro,"   sono
sostituite dalle seguenti: "non compete all'impresa che non  rispetta
il contratto collettivo nazionale di lavoro e"; 
   dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
   "9-bis. A decorrere dal 1997  il  fermo  biologico  e'  effettuato
senza  sovrapposizione  dei  periodi,  sentite  le  associazioni   di
categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi  scientifici
pubblici". 
  Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis. - (Smaltimento dei residui di  lavorazione).  -  1.  I
titolari    di     impianti     di     lavorazione     dell'industria
ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi  ed
i cui scarichi, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, non siano  conformi  ai  limiti  da
osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio  1976,
n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare  domanda
di autorizzazione allo smaltimento dei residui di  lavorazione  nelle
acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come  unico  e
diretto  recettore  il  mare,  secondo  le  modalita'  indicate   dal
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di  frantoi
oleari. 
  2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata in deroga ai  limiti  di
accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla citata legge n.  319
del 1976, e successive modificazioni, a condizione che  gli  impianti
di lavorazione ittico-conserviera applichino ai  reflui  procedure  e
metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici  in  misura
non inferiore al 50 per cento e che siano  rispettati  i  limiti  per
sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui  alla  delibera
del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge  n.  319  del   1976,   e   successive
modificazioni. 
  3.  L'autorizzazione  comunale  deve  essere  rilasciata  in  forma
espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.  Sino
a  quando  il  sindaco  non  abbia  provveduto,  e'   consentito   lo
smaltimento dei residui  nelle  acque  marine  nell'osservanza  delle
prescrizioni regionali  e  dei  regolamenti  locali,  sempre  che  lo
smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica. 
  4. Gli scarichi dei residui degli  impianti  di  trasformazione  di
prodotti ittici che siano  stati  autorizzati  in  base  al  presente
articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella
A  allegata  alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  e   successive
modificazioni, entro il 30 giugno 1998. 
  5. Per gli  scarichi  e  gli  insediamenti  ittico-conservieri  che
recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto  recettore
il mare, limitatamente  ai  parametri  'cloruri  e  solfati'  possono
essere prescritti, da parte delle autorita' competenti, limiti  anche
in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319  del  1976,  e
successive modificazioni. 
  6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1  che  non  osservano
gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione  a  lire  dieci
milioni.".