(Allegato)
                              ALLEGATO 
All'articolo 1: 
   al comma 1,  i  capoversi  5-bis  e  5-ter  sotto  sostituiti  dai
seguenti: 
   "5-bis. L'appello e'  proponibile  dalle  parti,  dal  procuratore
regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro
sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno  dalla
pubblicazione. Entro i trenta  giorni  successivi  esso  deve  essere
depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova  delle
avvenute notifiche, unitamente alla copia della  sentenza  appellata.
Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge   21   marzo   1953,   n.   161.   La    facolta'    attribuita
all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4,  si  applica  anche  ai
giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere  di
proposizione del gravame. 
  5-ter. Il ricorso alle sezioni  giurisdizionali  centrali  sospende
l'esecuzione della sentenza  impugnata.  La  sezione  giurisdizionale
centrale,   tuttavia,   su   istanza   del   procuratore    regionale
territorialmente competente o del  procuratore  generale,  quando  vi
siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo'  disporre,  con
ordinanza  motivata,  sentite  le  parti,   che   la   sentenza   sia
provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni
giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza,  sono
rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per  territorio.  Nei
giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il  patrocinio
legale e' esercitato da avvocati o procuratori  legali  iscritti  nei
relativi albi professionali"; 
  al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
   "5-quater. Sono abrogati gli  articoli  3,  secondo  comma,  e  4,
secondo comma, del decreto legislativo  6  maggio  1948,  n.  655.  I
giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale  per
la regione siciliana pendenti  innanzi  alle  sezioni  riunite  della
Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano  e  fino
all'istituzione della  competente  sezione  giurisdizionale  centrale
d'appello   per   la   regione   siciliana,   alla   prima    sezione
giurisdizionale centrale d'appello"; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 8 marzo 1993,  n.  54,  sino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
sezioni giurisdizionali  centrali  possono  riconoscere,  per  quanto
concerne  le  modalita'  di  presentazione   dell'appello,   l'errore
scusabile e disporre la rimessione in termini"; 
  dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge  15  novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  gennaio
1994, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
  '1.  Prima  di  emettere  l'atto  di  citazione  in  giudizio,   il
procuratore regionale invita il presunto  responsabile  del  danno  a
depositare, entro un termine non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla
notifica della comunicazione dell'invito,  le  proprie  deduzioni  ed
eventuali documenti. Nello stesso termine  il  presunto  responsabile
puo'  chiedere  di  essere  sentito  personalmente.  Il   procuratore
regionale emette l'atto di citazione in  giudizio  entro  120  giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione  delle  deduzioni  da
parte del presunto responsabile  del  danno.  Eventuali  proroghe  di
quest'ultimo termine sono autorizzate dalla  sezione  giurisdizionale
competente, nella camera  di  consiglio  a  tal  fine  convocata;  la
mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere  l'atto  di
citazione ovvero a disporre l'archiviazione  entro  i  successivi  45
giorni'. 
  3-ter. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  2  del  decreto-legge  15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente: 
  '4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari  regionali
e'  disposta  d'intesa  con  il  presidente  della  regione  o  della
provincia autonoma'". 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, capoverso 2, al primo periodo, le  parole:  "divengono
efficaci" sono sostituite dalle seguenti: "acquistano  efficacia";  e
al terzo periodo, le  parole:  "diventa  esecutivo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "acquista efficacia"; 
   dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio  1994,  n.
20, le parole: '; puo' altresi' pronunciarsi  sulla  legittimita'  di
singoli atti delle amministrazioni dello Stato' sono soppresse". 
 All'articolo 3: 
   al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    " a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  '1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti  alla  giurisdizione
della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica  e'
personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con  dolo  o
con colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel  merito  delle
scelte discrezionali. Il relativo  debito  si  trasmette  agli  eredi
secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante
causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
  1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di
riduzione,  deve  tenersi  conto  dei  vantaggi  comunque  conseguiti
dall'amministrazione o dalla comunita' amministrata in  relazione  al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti
al giudizio di responsabilita'. 
  1-ter.  Nel  caso  di  deliberazioni  di   organi   collegiali   la
responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno  espresso
voto favorevole. Nel caso di  atti  che  rientrano  nella  competenza
propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita'  non
si estende ai titolari degli organi politici che  in  buona  fede  li
abbiano  approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato   o   consentito
l'esecuzione. 
  1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la  Corte
dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per
la parte che vi ha preso. 
  1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i  soli  concorrenti
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito  con
dolo sono  responsabili  solidalmente.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma si applica anche per i fatti  accertati  con  sentenza
passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.  In  tali
casi l'individuazione  dei  soggetti  ai  quali  non  si  estende  la
responsabilita'  solidale  e'  effettuata  in  sede  di  ricorso  per
revocazione'"; 
  al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   " c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  '2-bis. Per i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.  324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  423,
la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del  comma  2  e
comunque non prima del 31 dicembre 1996. 
  2-ter. Per i fatti verificatisi  anteriormente  alla  data  del  15
novembre  1993  e  per  i  quali  stia  decorrendo  un   termine   di
prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si  compie  entro  il  31
dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal  compiersi  del
decennio'"; 
  al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
   " c-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  '4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno  sia
stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da  quelli
di appartenenza, per i fatti commessi successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge'"; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
   "2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi  di  quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.
20, come modificato dal comma  1  del  presente  articolo,  le  spese
legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte  dei
conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. 
  2-ter. L'azione  di  responsabilita'  per  danno  erariale  non  si
esercita nei confronti degli amministratori  locali  per  la  mancata
copertura minima del costo dei servizi". 
 L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5 (Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria). - 1. Il
comma 10 dell'articolo 3 della legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e'
sostituito dai seguenti: 
  '10. La sezione del controllo  e'  composta  dal  presidente  della
Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di  sezione  preposti
al coordinamento e da tutti i  magistrati  assegnati  a  funzioni  di
controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei
quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei  conti
e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi  hanno
distinta competenza per  tipologia  di  controllo  o  per  materia  e
deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici  votanti.  L'adunanza
plenaria e' presieduta dal presidente della Corte  dei  conti  ed  e'
composta dai presidenti di sezione preposti  al  coordinamento  e  da
trentacinque  magistrati   assegnati   a   funzioni   di   controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di  presidenza  in  ragione  di
almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per  ciascuna
delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
  10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria  stabilisce
annualmente i programmi di attivita' e  le  competenze  dei  collegi,
nonche' i criteri per la loro composizione da  parte  del  presidente
della Corte dei conti'".